Consegnatario di beni immobili non tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 212 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili o immobili di un ente locale non è sempre tenuto alla resa del conto giudiziale. La qualificazione di agente contabile dipende dalla natura del debito assunto: assume la veste di agente contabile per debito di custodia solo chi ha la materiale disponibilità di beni mobili, con obbligo restitutorio di cose o materie; è invece agente amministrativo per debito di vigilanza, estraneo alla giurisdizione contabile, chi è preposto alla mera conservazione di beni immobili. La categoria degli agenti contabili “consegnatari” va perimetrata secondo la normativa di contabilità dello Stato, applicabile anche agli enti locali. Ne deriva che, in presenza di un conto che elenchi indistintamente i beni iscritti in inventario senza individuare una gestione di magazzino, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il magistrato relatore per i conti di un Comune ha depositato la relazione di deferimento nel giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario dei beni mobili e immobili comunali, per l’esercizio 2022. Dalla ricostruzione istruttoria è emerso che il conto presentato si limita a elencare la generalità dei beni iscritti in inventario, senza distinguere tra le diverse categorie di beni.
Il magistrato istruttore ha concluso che, per i beni rispetto ai quali il consegnatario ha solo un debito di vigilanza, all’atto depositato come conto giudiziale non può essere riconosciuta tale natura. Ha quindi prospettato la improcedibilità del giudizio. La Procura regionale ha depositato conclusioni conformi, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’eventuale inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22) e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale della loro gestione (art. 32). Il successivo art. 33 chiarisce che il consegnatario si dà debito dei beni per specie, qualità, categoria e valore risultante dagli inventari. Il d.p.r. n. 254/2002, all’art. 6, comma 1, distingue poi i consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi, da quelli per debito di custodia, agenti contabili.
Il Collegio richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del regolamento sulle gestioni dei consegnatari anche agli enti locali. L’art. 93 del T.U.E.L. non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili; la lacuna va colmata in via sistematica, valorizzando la perimetrazione discendente dalla contabilità dello Stato. Le divergenze lessicali non autorizzano nozioni distinte per la contabilità statale e quella locale.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un obbligo restitutorio. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili, come chiarito da numerose pronunce contabili, tra cui la Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige n. 39 del 2017 e la Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 173 del 2016.
Nel caso di specie il conto contiene una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. L’assenza di costituzione e la pronuncia in rito escludono la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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