Pareri VIA e IROPI: impugnabile solo la decisione finale (TAR Lazio n. 5098 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure relative alle infrastrutture strategiche, il provvedimento conclusivo di valutazione di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE/CIPESS, quale organo politico chiamato a una sintesi discrezionale tra tutela dell’ambiente ed esigenze di sviluppo, mentre i pareri della Commissione tecnica VIA-VAS e la delibera governativa di approvazione della relazione IROPI rivestono natura endoprocedimentale, in quanto meri atti istruttori. Ne deriva che tali atti non sono immediatamente lesivi e non sono autonomamente impugnabili, essendo impugnabile soltanto la delibera del CIPESS di approvazione del progetto definitivo, che costituisce l’unico provvedimento in senso proprio. La normativa speciale di cui al d.l. n. 35/2023 non integra un sistema chiuso idoneo a escludere l’applicazione degli artt. 183 ss. del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente perdurante competenza del CIPESS anche in ordine alla rinnovazione o all’aggiornamento della VIA.
Il Fatto
Il Comune e la Città metropolitana, enti territoriali nel cui ambito ricade l’opera, hanno impugnato il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché, con successivi motivi aggiunti, gli atti del procedimento di riesame e aggiornamento della VIA del progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, inclusi la deliberazione governativa di approvazione della relazione IROPI e il parere della Commissione. Le ricorrenti hanno dedotto plurimi vizi, tra cui l’omessa VAS, la mancata valutazione dell’opzione zero e la violazione della direttiva Habitat.
Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di atti endoprocedimentali rispetto all’unica determinazione provvedimentale di competenza del CIPESS, non ancora efficace in ragione della ricusazione del visto della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ha ricostruito il sistema delle grandi opere (legge n. 443/2001 e d.lgs. n. 163/2006), affermando che la valutazione di compatibilità ambientale è attratta alla competenza del CIPE, quale organo politico, che può discostarsi dalle risultanze tecniche istruttorie, sia pure con l’onere di motivare le ragioni che rendono recessive le valutazioni della Commissione.
Quanto al d.l. n. 35/2023, la disciplina speciale non configurerebbe un sistema chiuso: l’art. 225, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 36/2023 conferma la vigenza degli artt. 182-185 del codice dei contratti del 2006, con la conseguenza che il progetto del Ponte continua a gravitare nell’orbita dell’art. 183, comma 6, che assegna al CIPESS il potere di adottare il provvedimento di compatibilità ambientale. Neppure la c.d. “mini-VIA” introdotta dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 35/2023 trova esito in un provvedimento della Commissione o del Ministero, giacché l’unico atto provvedimentale è quello di approvazione del CIPESS.
Con specifico riferimento alle censure concernenti la mancata rinnovazione della VIA per il mutamento del contesto ambientale, il Collegio ha osservato che le eventuali questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità unionale sulla scelta legislativa di non prevedere il rinnovo non investono la fase istruttoria, ma la delibera di approvazione del progetto definitivo, sicché il ricorso è comunque prematuro e può essere riproposto avverso l’atto finale del CIPESS, ove nel frattempo adottato.
La Corte ha infine compensato le spese, valorizzando la novità delle questioni e la strategia difensiva cautelativa delle ricorrenti, nonché la possibilità di dedurre i vizi istruttori in sede di impugnazione della delibera del CIPESS.
Nota della Redazione
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