Apertura dimezzata: obbligo fasce orarie e sanzione ex art. 12 (TAR Liguria n. 558 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di orari di apertura delle farmacie, l’art. 2 della legge della Regione Liguria n. 35/2012 impone che il servizio sia garantito in entrambe le fasce orarie obbligatorie, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Il rispetto di una sola delle due fasce non è sufficiente. Detto obbligo sussiste anche nell’ipotesi di apertura per una o mezza giornata, dovendosi ritenere che la farmacia sia comunque tenuta a garantire entrambe le fasce orarie, eventualmente svolgendo il servizio per le sole sei ore obbligatorie. La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile deve essere quella specificamente commisurata alla violazione contestata: per l’inosservanza delle fasce orarie di cui all’art. 2, comma 1, trova applicazione la sanzione da 300,00 a 900,00 euro prevista dall’art. 12 della medesima legge regionale, e non quella, più grave, comminata per la violazione delle prescrizioni minime di cui all’art. 1.
Il Fatto
Una farmacia rurale operante in un piccolo comune dell’entroterra ligure impugnava il provvedimento con cui il Comune le richiedeva di trasmettere una nuova proposta di orario di apertura, tale da rispettare le fasce obbligatorie prescritte dall’art. 2 della legge regionale n. 35/2012. Nel provvedimento si preannunciava, in caso di inottemperanza, l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000,00 a 3.000,00 euro, richiamata l’art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale citata. La farmacia, che dal 2023 osservava un orario articolato su sei giorni settimanali senza mai coprire integralmente entrambe le fasce orarie obbligatorie, deduceva l’illegittimità del provvedimento e, in particolare, la correttezza del proprio orario e l’erronea individuazione della disposizione sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto la censura con cui la ricorrente sosteneva la legittimità di un’apertura che garantisse una sola delle due fasce orarie obbligatorie. Richiamato il principio in claris non fit interpretatio, il TAR ha osservato che il tenore letterale dell’art. 2 della legge regionale n. 35/2012, mediante l’utilizzo della congiunzione “e”, non pone le fasce orarie in alternativa: entrambe devono essere coperte dal servizio farmaceutico. Tale conclusione è stata ritenuta confermata dal comma 2 della medesima disposizione, a mente del quale l’apertura per una o per mezza giornata comporta comunque il rispetto delle fasce orarie. Ne consegue che la farmacia, anche in caso di servizio limitato alla mezza giornata, è tenuta a garantire entrambe le fasce. L’interpretazione proposta dalla ricorrente, volta ad ammettere l’apertura in una sola fascia oraria, è stata quindi disattesa: l’inosservanza di una delle due fasce integra la violazione della norma.
Accolta, invece, la doglianza relativa alla sanzione applicabile. Il provvedimento comunale preannunciava l’applicazione della sanzione da 1.000,00 a 3.000,00 euro, prevista dall’art. 1 per la violazione delle prescrizioni sull’orario settimanale e annuale minimo. Tuttavia, la violazione contestata alla farmacia riguardava le fasce orarie obbligatorie di cui all’art. 2, comma 1: per tale ipotesi l’art. 12 della medesima legge regionale commina la sanzione da 300,00 a 900,00 euro. Il Comune non aveva contestato tale profilo. Il ricorso è stato, pertanto, accolto in parte, con conseguente annullamento del provvedimento limitatamente all’indicazione della sanzione, e respinto nel resto. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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