Parifica del conto giudiziale e discarico parziale dell’economo comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 63 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parifica del conto giudiziale, richiamata dagli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 e regolata dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924, costituisce un procedimento complesso che comprende la concordanza del conto con le scritture detenute dall’amministrazione e il visto di regolarità amministrativo-contabile. Il visto non può fondarsi sulle sole scritture formate dall’agente contabile, esaurendosi in un controllo di coerenza interna, ma esige un controllo incrociato con le risultanze documentali esterne in possesso dell’amministrazione. Il difetto di analiticità della parifica non determina di per sé l’improcedibilità del giudizio di conto, quando non siano allegate specifiche e concrete ragioni di pregiudizio. Nel merito, l’irregolarità della spesa rispetto al regolamento economale non si traduce automaticamente in addebito a carico dell’economo, quando ricorrano fattori di eccezionalità o un errore scusabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2022. Il Magistrato designato, con relazione depositata, chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto, prospettando l’improcedibilità per l’apposizione di un visto di regolarità amministrativo-contabile privo delle necessarie verifiche di concordanza, e una serie di irregolarità procedurali e documentali nella gestione della spesa. Chiedeva quindi la condanna dell’agente contabile al pagamento di € 2.500,00, o della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali.
La Procura, in adesione alle criticità riscontrate, chiedeva la condanna al pagamento della suddetta somma. L’agente contabile depositava memoria con documentazione integrativa, ritenuta sufficiente a superare le censure.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità per asserita irregolare parificazione del conto. Il Magistrato istruttore riteneva che il Responsabile del servizio finanziario avesse apposto un visto di mero stile, senza analitico esame della gestione, e che la relazione dell’organo di revisione non sopperisse alla carenza.
Richiamato l’art. 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 4/2020/CONS dell’11.9.2020, secondo cui la parifica è dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione, che per gli enti locali coincide con il visto di regolarità amministrativo-contabile. La parifica integra un procedimento complesso, distinto dalla relazione degli organi di controllo interno, e non può basarsi sulle sole scritture dell’agente contabile: essa presuppone un controllo incrociato tra i dati contabili e le scritture esterne dell’amministrazione.
Ferma la necessità per il Comune di adottare adeguate misure organizzative per le gestioni future, il Collegio ritiene che non sussistano specifiche ragioni per dichiarare l’improcedibilità del conto.
Nel merito, quanto alla procedura di spesa, gli artt. 13 e 14 del regolamento di economato disciplinano affidamento, ordinazione, liquidazione e pagamento. Il Collegio valorizza la documentazione depositata in giudizio, che ha consentito di identificare con precisione l’oggetto degli acquisti e le quietanze dei fornitori. Le spese per materiale informatico e altre forniture risultano giustificate nelle ragioni di urgenza e non programmabilità; le quietanze inizialmente non sottoscritte dal tesoriere sono state depositate con la relativa sottoscrizione. Per tali aspetti la gestione non è ritenuta illegittima.
Quanto all’acquisto di manifesti istituzionali, la spesa è ritenuta regolare in quanto frutto di un errore scusabile, stante il contrasto sulla sussunzione nella categoria prevista dall’art. 9, lett. f), del regolamento. La spesa per la SCIA antincendio è considerata irregolare, perché non sussumibile negli interventi dell’art. 9, ma dai fattori di eccezionalità non scaturisce alcun addebito. Le spese di viaggio del delegato del Prefetto, invece, non rientrano tra quelle previste dal regolamento né sono assimilabili al rimborso spese di viaggio per gli Amministratori di cui all’art. 9, lett. s), involgendo tale voce il personale del Comune e non di altro Ente. Poiché la vidimazione dei registri dello stato civile è compito del Prefetto, la spesa è irregolare.
Il Collegio dispone pertanto il discarico parziale del conto, con esclusione dei buoni n. 8 e n. 10, e condanna l’agente contabile alla restituzione della somma di € 100,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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