Parifica con eccezioni del rendiconto 2023 della Regione Siciliana e accertamento di plurime irregolarità contabili (Corte dei Conti Sez. Riunite Sicilia contr. n. 5 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale è espressione di una funzione di controllo-garanzia a esito dicotomico (parifica/non parifica), finalizzata ad assicurare la conformità dei fatti di gestione ai principi di legalità costituzionale in materia di finanza pubblica, senza incidere sulla potestà legislativa dell’assemblea regionale. Il controllo di legittimità/regolarità (“validazione”) del risultato di amministrazione postula che la rappresentazione contabile sia veritiera, attendibile e rispettosa dei principi dell’armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/2011), configurandosi gli scostamenti non come vizio formale ma come manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri di bilancio presidiati dall’art. 81 Cost. Le entrate riscosse sui conti correnti postali alla data del 31 dicembre devono essere accertate per cassa con imputazione all’esercizio di effettivo introito, anche se riversate in tesoreria nell’esercizio successivo. La sospensione del vincolo per le entrate svalutate (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 118/2011) opera solo nei limiti dell’avanzo disponibile di ciascuna entrata, senza effetti migliorativi sul risultato di amministrazione. L’accertamento della veridicità del risultato non può non investire incidentalmente la legittimità del titolo che ha generato la posta di spesa.

Il Fatto

Il Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023, composto da Conto del bilancio, Stato patrimoniale e Conto economico, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 383 del 2024 e rettificato con la successiva deliberazione n. 15 del 2025, pervenendo alle Sezioni Riunite il 28 gennaio 2025. All’esito dell’attività istruttoria e del contraddittorio svolto nell’adunanza di pre-parifica del 16 giugno 2026, il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni per la parifica del Conto del bilancio con eccezioni. La gestione di competenza registra un risultato positivo, ma il risultato di amministrazione presenta una parte disponibile negativa, determinando la necessità di verificare il perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Riunite delineano l’ubi consistam della decisione di parificazione richiamando il quadro costituzionale: il rendiconto, quale “bene pubblico”, è funzionale a sintetizzare le scelte dell’ente e il controllo del giudice contabile, quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse, non può arrestarsi per la sopravvenuta legge regionale di approvazione, essendo strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio. La pronuncia non incide sull’efficacia della legge regionale, ma rimangono impregiudicati i presupposti per un’eventuale impugnativa ove l’ente non adotti interventi correttivi.

Quanto alle risultanze del 2023, la Corte rileva che il prospetto del risultato di amministrazione non ha registrato riscossioni di competenza per euro 35.432.942,04, pari al saldo delle giacenze sui conti correnti postali al 31 dicembre, omettendo gli accertamenti per cassa richiesti dai principi contabili aggiornati dal decreto MEF del 25 luglio 2023, con errata imputazione delle entrate all’esercizio 2024 e incremento extracontabile dei residui attivi.

In ordine al risultato di amministrazione, vengono accertate plurime irregolarità: la sottostima del FCDE per la mancata svalutazione di residui su capitoli impropriamente classificati come crediti verso amministrazioni pubbliche (euro 39.318.209,33) e la sottostima degli “altri accantonamenti” (euro 3.711.767,30); la sottostima del Fondo perdite società partecipate (euro 1.641.269,73), valorizzando le perdite consolidate ex art. 21 d.lgs. n. 175/2016; l’eccedenza del FGDC accantonato rispetto alla disciplina, pari a euro 12.485.102,71, con emersione di un minore disavanzo. Quanto alla parte vincolata, la Corte censura la detrazione di quote FCDE da posizioni prive di avanzo capiente, per euro 44.938.566,40, con indebito miglioramento del risultato.

Viene dichiarata l’illegittimità della tabella di cui all’allegato 4/1, § 13.10.3, d.lgs. n. 118/2011, per l’errata esposizione del disavanzo, e dell’allegato 10 “equilibri di bilancio”, per la non corrispondente ripartizione delle voci vincolate di parte corrente e capitale. Per il capitolo 476521 (TPL), la Corte conferma l’irregolarità degli impegni per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2023 (euro 19.501.515,80), per insussistenza dei presupposti della proroga ex art. 92, comma 4-ter, d.l. n. 18/2020, esercitando il sindacato incidentale sulla legittimità del titolo della spesa, attesa la natura sine titulo dell’attività dal 1° aprile 2023. Accertati gli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo, la Corte parifica parzialmente il rendiconto, dichiarando non regolari le indicate partite e approvando la relazione allegata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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