Riliquidazione della pensione su comunicazione della Prefettura (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 72 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sorge per effetto del nuovo conteggio comunicato dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale, senza necessità di domanda del pensionato. La comunicazione della Prefettura che attesta la nuova situazione pensionistica costituisce titolo idoneo a fondare il diritto alle differenze maturate. L’inerzia dell’INPS, che non ponga in esecuzione la nota ricevuta, integra la violazione dell’obbligo di riliquidazione e giustifica l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese. Il diritto comprende le differenze tra quanto versato e quanto spettante, oltre interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema retributivo dall’INPS, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Dopo il pensionamento, per effetto del recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia, gli erano state riconosciute ulteriori somme a titolo di trattamento economico, indennità e assegni maturati fino alla data di cessazione dal servizio.

La Prefettura di Lecce ha quindi trasmesso all’INPS la documentazione necessaria per procedere alla conseguente riliquidazione della prestazione. Il ricorrente ha diffidato l’amministrazione previdenziale, che non vi ha dato seguito. Ha proposto ricorso alla Corte dei conti, non costituendosi l’ente intimato.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha ritenuto fondata la doglianza. La questione giuridica concerne l’obbligo dell’ente previdenziale di dare esecuzione alla comunicazione proveniente dall’amministrazione di appartenenza, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico.

La Corte ha rilevato che la nota della Prefettura di Lecce, con la quale veniva comunicata la nuova situazione rilevante ai fini pensionistici, non risulta essere stata posta in esecuzione dall’amministrazione intimata. Da ciò deriva che il ricorrente ha maturato il diritto alla riliquidazione sulla scorta del nuovo conteggio operato dall’amministrazione di appartenenza.

Il percorso argomentativo si fonda sull’accertamento del diritto scaturente dal nuovo conteggio, indipendentemente da una specifica domanda del pensionato e dalla costituzione dell’ente previdenziale. L’inerzia dell’INPS non incide sulla titolarità della posizione soggettiva, ma ne determina soltanto la mancata attuazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e al conseguente diritto a percepire le differenze fra quanto versato e quanto allo stesso spettante, oltre interessi e rivalutazione. Segue la condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali del giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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