Concordato preventivo non scrimina l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (Cass. pen. Sez. III n. 1037 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non inibisce il pagamento dei debiti tributari e previdenziali che vengano a scadere successivamente al deposito, né assume rilevanza sul piano dell’elemento soggettivo o della esigibilità della condotta. La procedura determina uno spossessamento attenuato, che lascia all’imprenditore gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, quelli di straordinaria amministrazione, tra cui i pagamenti di debiti pregressi. Ne consegue che la scriminante dell’art. 51 cod. pen. è configurabile solo se, in data anteriore alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori. La crisi economica e di liquidità, quand’anche grave, non integra forza maggiore ai sensi dell’art. 45 cod. pen., richiedendo tale esimente la sola assoluta impossibilità, e non la semplice difficoltà, di tenere il comportamento doveroso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pordenone, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 2 d.l. n. 463/1983, conv. dalla legge n. 638/1983, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il mese di dicembre 2017, con pena sospesa.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 51 cod. pen. in pendenza di concordato preventivo e l’operatività dell’art. 45 cod. pen. per la crisi di liquidità sopravvenuta. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, la censura sulla prova della corresponsione delle retribuzioni è inammissibile perché meramente reiterativa della doglianza già disattesa dai giudici del merito e in parte volta a ottenere una rivalutazione probatoria preclusa in sede di legittimità. Il doppio conforme accertamento aveva fondato la dimostrazione della corresponsione sugli appositi modelli DM 10, formati secondo il sistema UNIEMENS, non disconosciuti dall’imputato.
Sul rapporto tra concordato preventivo e pagamento dei debiti pregressi, la Corte richiama l’orientamento consolidato (Sez. III n. 13628 del 20.02.2020; Sez. III n. 9248 del 02.12.2021). Il concordato, a differenza del fallimento, non priva l’imprenditore dell’amministrazione dei beni, ma consente atti gestori: il c.d. spossessamento attenuato. I pagamenti di debiti pregressi, qualificati come atti di straordinaria amministrazione, richiedono l’autorizzazione del tribunale ai sensi degli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall.
Da ciò discende che la presentazione della domanda di concordato non inibisce, in via generale, il pagamento dei debiti tributari scaduti dopo il deposito, salvo provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori (Sez. III n. 49795/2018; Sez. III n. 2860 del 30.10.2018; Sez. IV n. 52542 del 17.10.2017). Nella specie la domanda era stata depositata il 09/01/2018, il debito scadeva il 16/01/2018 e nessun provvedimento inibitorio era intervenuto.
La tesi difensiva fondata su Sez. III n. 36320 del 2019 — secondo cui le condotte omissive maturate tra presentazione e ammissione cesserebbero di avere rilevanza penale — è stata motivatamente disattesa dalle pronunce successive, alle quali il Collegio dà continuità. Quanto all’art. 51 cod. pen., la scriminante può operare solo in presenza di un ordine legittimo dell’autorità che abbia vietato il pagamento; l’ammissione alla procedura non scrimina sic et simpliciter l’omissione. Insostenibile è anche l’errore putativo, avendo l’imputato assunto la carica pochi giorni prima del deposito nella piena consapevolezza dei debiti fiscali.
Nessuno spazio ha l’art. 45 cod. pen.: la forza maggiore nei reati omissivi richiede l’assoluta e incolpevole impossibilità di uniformarsi al comando, non la semplice difficoltà, pur derivante da crisi economica o di liquidità. La quantificazione della pena risulta infine correttamente ancorata ai criteri dell’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 45 c.p. – Caso fortuito o forza maggiore
- Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena