Daspo e dimenticanza della presentazione non escludono il reato (Cass. pen. Sez. III n. 20956 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989 è fattispecie di pericolo che sanziona il fatto, consapevole e volontario, della violazione dell’obbligo di presentazione imposto con il provvedimento di daspo. La mera dimenticanza non esclude l’elemento soggettivo né integra causa di non punibilità, salva l’ipotesi di ignoranza inevitabile della legge ai sensi dell’art. 5 cod. pen. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento devono sussistere congiuntamente: il diniego può fondarsi sul solo difetto del primo requisito. La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti rilevanti tra i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989. Sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di doppia presentazione presso i carabinieri, l’uomo era accusato di non essersi presentato in occasione di un incontro di calcio.

Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’assenza dell’elemento soggettivo, essendo la violazione dovuta a mera dimenticanza e avendo egli comunque raggiunto i carabinieri con un ritardo di venti minuti; l’illogicità del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., motivato sulla capacità a delinquere anziché sulla tenuità dell’offesa; la mancata giustificazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo sotto il profilo della riproposizione degli argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le risposte della Corte territoriale, come richiesto dal consolidato orientamento in tema di specificità del ricorso per cassazione.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che il reato di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 è una fattispecie di pericolo che richiede la sola consapevolezza dell’obbligo di presentazione. La condotta non deve essere finalizzata a consentire la partecipazione a episodi di violenza. La Corte territoriale aveva accertato che l’imputato non si era presentato né entro la mezz’ora dall’inizio dell’incontro né mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo, presentandosi oltre venti minuti dopo la fine della partita: non un mero ritardo, dunque, ma una duplice violazione. La dimenticanza, peraltro genericamente addotta, non esclude la buona fede e non integra alcuna ignoranza inevitabile della legge.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito la struttura dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando anche la disciplina successiva alla riforma Cartabia. La norma esige congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La tenuità si articola nei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Quanto all’abitualità, è richiamato l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.

La Corte ha precisato che la Corte territoriale non ha escluso la causa di non punibilità per effetto del comportamento abituale, ma ha negato il primo requisito, argomentando la non tenuità dell’offesa in ragione della condotta reiterata, avendo l’imputato omesso la doppia presentazione. Il richiamo dei precedenti penali non assurge quindi a fondamento autonomo del diniego.

Manifestamente infondato è infine il terzo motivo. La Corte ha confermato il giudizio di congruità della pena, ancorata al minimo edittale con la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e motivata alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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