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Prescrizione ribaltata in assoluzione: la parte civile può ricorrere per salvare l’azione risarcitoria (Cass. pen. Sez. VI n. 13352 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, accogliendo l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, abbia assolto il predetto perché il fatto non sussiste, posto che tale pronunzia, diversamente dalla declaratoria di estinzione del reato, postula un accertamento nel merito dell’insussistenza del fatto, idoneo a spiegare effetti nel giudizio civile. (Rv. 289752-01)

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo aveva condannato un chirurgo di una struttura pubblica per falso nelle cartelle cliniche e per peculato, per aver usato le risorse della sala operatoria in interventi estetici addossati al servizio sanitario, e il direttore generale per concorso nel peculato, con condanna in solido al risarcimento in favore dell’ente parte civile. Le truffe aggravate del capo A erano state dichiarate prescritte.

La Corte d’appello di Palermo, su appello dei soli imputati, li aveva assolti da falso e peculato perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili, e aveva assolto il chirurgo anche dalle truffe già prescritte, salvo che per due pazienti. La parte civile ha proposto ricorso ai soli effetti civili con cinque motivi: vizio di motivazione sulla veridicità delle diagnosi; uso improprio dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per trasformare la prescrizione in assoluzione sulla base di una perizia disposta in appello; caduta automatica del peculato una volta escluso il falso; illogicità dell’assoluzione dal falso relativo all’indicazione di un medico come “observer”; lettura riduttiva della posizione di garanzia del direttore generale.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara inammissibile il primo motivo perché generico: la Corte d’appello aveva esaminato singolarmente le diagnosi, distinguendo la falsa attestazione, non riscontrata, dalla strumentalità di una diagnosi reale ma generica. Il ricorso mira a una rilettura del fatto.

Il secondo motivo è fondato. Sull’interesse a impugnare ex art. 568 cod. proc. pen., la Corte osserva che solo l’imputato aveva appellato la prescrizione, chiedendo una pronuncia liberatoria nel merito destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen. Se è innegabile l’interesse dell’imputato a impugnare la prescrizione (Sez. 2, n. 17102 del 22/03/2011, Rv. 250249-01), è altrettanto innegabile quello della parte civile a resistere (Sez. 2, n. 15664 del 25/01/2023, Rv. 284487-01). Non potendo la parte civile ottenere il rinvio al giudice civile ex art. 622, per non aver impugnato la prescrizione, è però possibile l’annullamento senza rinvio con conferma della prescrizione, che impedisce gli effetti del giudicato assolutorio nel giudizio civile (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Rv. 263065-01).

Nel merito, l’imputato che appella la prescrizione senza rinunciarvi deve dedurre l’evidenza in atti di elementi che escludono il fatto, e il giudice può solo constatare l’errore del primo giudice nel non assolvere ex art. 129, comma 2 (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200-01). La Corte territoriale si era invece basata su una perizia medico-legale disposta in appello, accertamento precluso dalla prescrizione maturata (Sez. 5, n. 5586 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258875-01). Per cinque pazienti va quindi confermata la prescrizione delle truffe.

Fondato anche il terzo motivo: la Corte d’appello aveva fatto discendere dall’insussistenza del falso quella del peculato, in contraddizione con la propria distinzione tra diagnosi non mendaci e loro strumentalità a eseguire interventi estetici in una struttura pubblica. Inammissibile il quarto, perché la lettura del termine “observer” era logicamente motivata. Fondato il quinto: il direttore generale di un’azienda sanitaria, investito di tutti i poteri di gestione e controllo ex art. 3 d.lgs. n. 502 del 1992, è garante della correttezza dell’azione amministrativa e, se ha notizia di illeciti, deve impedirli, rispondendo ex art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205026-01). La Corte ha annullato senza rinvio quanto alle truffe di cinque pazienti, confermandone la prescrizione; ha annullato agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, quanto ai capi D e K; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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