Appello cautelare del PM per omessa valutazione della gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. IV n. 37994 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello cautelare del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di rigetto della misura è inammissibile, per difetto di specificità, quando si limiti al mero richiamo alla richiesta cautelare originaria. Tale regola non opera quando il GIP abbia omesso qualsiasi valutazione della richiesta, decidendo su un profilo formale ritenuto assorbente o in modo apodittico: in tal caso l’appellante non può confrontarsi con argomentazioni inesistenti e l’impugnazione incentrata sulla totale obliterazione della gravità indiziaria dei singoli fatti è da considerarsi specifica. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.; il mero decorso del tempo ha valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei ad attenuare il giudizio di pericolosità.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame accoglie l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, contestati tra il 2020 e il 2021 e legati a un più ampio sodalizio associativo.

Il destinatario della misura propone ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello del P.M. per genericità e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, per non avere il Tribunale considerato il rilevante lasso temporale intercorso dai fatti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la validità dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che l’impugnazione del P.M. fosse vaga e riferibile indistintamente a tutti gli indagati. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’appello cautelare ha la fisionomia degli ordinari mezzi di impugnazione e deve individuare i punti censurati con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. VI n. 1919 del 2024).

Il principio di riferimento è quello per cui l’appello motivato con il mero richiamo alla richiesta cautelare è inammissibile, tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l’apoditticità della decisione del GIP, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta stessa (Sez. VI n. 45948 del 2015). Nel caso concreto il GIP si era limitato a rilevare il difetto di attualità del pericolo, tralasciando del tutto la gravità indiziaria dei singoli fatti.

Il P.M. aveva invece valorizzato il rischio di reiterazione, la professionalità degli indagati, la disponibilità di armi, la presenza di fornitori e clienti stabili e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. A fronte di ciò, la censura di genericità risulta inammissibile per aspecificità, poiché si limita a reiterare l’eccezione senza confrontarsi con i contenuti della motivazione del Tribunale.

Il secondo motivo riguarda l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte ricorda il contrasto tra l’orientamento più rigoroso, che considera la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevalente e il decorso del tempo neutro se non accompagnato da altri elementi (Sez. II n. 6592 del 2022, Sez. V n. 4950 del 2022, Sez. I n. 21900 del 2021), e quello più favorevole all’indagato, che impone al giudice di considerare espressamente il tempo trascorso alla luce della legge n. 47/2015 (Sez. VI n. 11735 del 2024). Il Tribunale ha aderito proprio alla lettura meno rigorosa, valutando la personalità dell’indagato e il contesto operativo dell’organizzazione. Le sue conclusioni, conformi in diritto, non sono censurabili nel concreto apprezzamento dei fatti. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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