Diffamazione del magistrato: critica giudiziaria e obbligo di motivazione analitica (Cass. pen. Sez. V n. 23403 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione aggravata ai danni di un magistrato, il giudice di merito non può desumere l’offensività delle dichiarazioni dal solo ruolo pubblico del soggetto leso, ma deve procedere a una verifica analitica di ciascuna esternazione contestata, del suo significato oggettivo e del contesto comunicativo in cui è stata resa. La latitudine dell’imputazione, pur se non determina di per sé nullità assoluta per indeterminatezza, impone al giudice un onere motivazionale rafforzato, tanto più quando il capo di imputazione affastelli dichiarazioni eterogenee e riferibili a momenti distinti. Il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati va riconosciuto nel modo più ampio possibile, quale strumento di controllo democratico, e la scriminante dell’esercizio del diritto ex art. 51 cod. pen. opera quando sussistano la verità del fatto, l’interesse pubblico e la continenza espressiva. È nulla, pertanto, la sentenza che si fondi su una presunzione di offensività anziché su un accertamento concreto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato continuato di diffamazione aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 595 cod. pen., sostituendo la detenzione con la multa. Le dichiarazioni incriminate erano state pronunciate da un rappresentante politico e amministratore locale nei confronti di un magistrato che aveva diretto o coordinato molteplici procedimenti penali nei suoi confronti, tutti definiti con assoluzione piena o archiviazione.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità dell’imputazione per indeterminatezza della contestazione; il vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato; l’omessa valutazione della scriminante del diritto di critica politica e giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene infondato il primo motivo. Richiamando Sez. 3, n. 9314 del 2023, precisa che il fatto è enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali sono descritti in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, che si avvale non solo del capo di imputazione ma anche degli atti del fascicolo. L’imputazione, pur nel profluvio di fatti indicati, non può dirsi priva di quel minimo di chiarezza richiesto.
Il ricorso è invece fondato con riguardo alla compiutezza della motivazione. La latitudine dell’imputazione onnicomprensiva avrebbe imposto al giudice di secondo grado un’analisi approfondita delle singole esternazioni, ciascuna oggetto di autonomo capo di imputazione, senza limitarsi ad affasciare dichiarazioni eterogenee in una valutazione complessiva. La motivazione non soddisfa i requisiti minimi imposti dall’art. 125 cod. proc. pen., poiché non consente di comprendere in base a quali passaggi testuali le frasi abbiano leso la reputazione della persona offesa.
La Corte d’appello ha assunto come indubbia la volontà di screditare la reputazione professionale del magistrato senza indicare elementi probatori, deducendo l’offensività dal ruolo pubblico del soggetto leso più che dal significato oggettivo delle parole. Così facendo, si finisce per punire l’esercizio della critica solo perché rivolta a un magistrato, in violazione del principio di uguaglianza e del diritto di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.
Sul diritto di critica giudiziaria la Corte ribadisce il proprio orientamento: esso va riconosciuto nel modo più ampio possibile, quale unico reale strumento di controllo democratico dell’attività istituzionale. Il limite della continenza è superato solo in presenza di espressioni inutilmente umilianti che trasmodino in gratuita aggressione verbale (Sez. 5, n. 19960 del 2019; Sez. 5, n. 17243 del 2020). Le limitazioni alla libertà d’espressione a tutela della magistratura non possono tradursi in un acritico barrage a protezione della funzione giurisdizionale.
Il giudizio di secondo grado ha negato ogni rilievo al contesto di riferimento, pur riconoscendo la componente soggettiva di sfogo e la percezione di persecuzione giudiziaria dell’imputato. Compito del giudice del rinvio sarà valutare l’effettiva portata, oggettiva e soggettiva, delle esternazioni, rapportandole al contesto e ai momenti storici cui si riferiscono, per verificare se esse si basassero su mere illazioni o su fatti storicamente verificatisi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 595 c.p. – Diffamazione
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice