Partecipazione ad associazione a delinquere e sindacato di legittimità sulla prova (Cass. pen. Sez. II n. 33906 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e restano sottratti al sindacato di legittimità, salvo che risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. È pertanto inammissibile, in sede di legittimità, la censura che si sostanzi nella mera richiesta di rivalutazione del risultato probatorio. La coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminoso può desumersi, in modo fortemente indiziante, dalla stessa realizzazione dell’attività delittuosa in termini conformi al piano associativo. La commissione dei reati-fine, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della condotta di partecipazione.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava la condotta di uno degli imputati, originariamente ritenuto promotore dell’associazione, nella cornice del art. 416, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena; confermava la condanna del secondo imputato quale partecipe, riformando il solo trattamento sanzionatorio in ragione della durata circoscritta del contributo.

Secondo i giudici di merito, gli imputati partecipavano a un sodalizio operante attraverso un centro di formazione in realtà inesistente, che, pubblicizzando un accreditamento ministeriale ed esponendo false convenzioni con enti pubblici, organizzava corsi ed esami con commissioni prive di legittimazione, rilasciando attestati privi di valore legale. Avverso la sentenza di appello gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, il motivo sulla qualifica partecipativa è aspecifico e versato in fatto: il ricorrente non si confronta in maniera critica ed effettiva con le ragioni della Corte distrettuale, che ha congruamente motivato sia la riqualificazione della condotta, sia la ritenuta responsabilità. La partecipazione è stata affermata su una persuasiva analisi del compendio probatorio, da cui è emerso il costante impegno nel seguire le indicazioni della promotrice e il contributo attivo alla gestione dei rapporti con i corsisti.

La Corte richiama il principio per cui la coscienza e volontà di partecipare al programma criminoso è desumibile in modo fortemente indiziante dalla realizzazione dell’attività delittuosa conforme al piano associativo (Sez. II n. 35141 del 13.06.2019), nonché la giurisprudenza sulla consapevolezza del partecipe di inserirsi in un’associazione vietata (Sez. II n. 47602 del 29.11.2012). Ribadisce che nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del merito (Sez. Un. n. 14722 del 30.01.2020; Sez. Un. n. 22242 del 27.01.2011).

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto congruamente motivato: la gravità del fatto, valutata in termini di preponderanza rispetto agli elementi positivi prospettati dalla difesa, è sufficiente a giustificarlo (Sez. III n. 1913 del 20.12.2018). Manifestamente infondata è anche la censura sulla dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale ancorato la diversa quantificazione alla durata circoscritta e alla minore intensità del ruolo del coimputato; il diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri imputati non integra vizio di motivazione salvo asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. III n. 9450 del 24.02.2022).

Quanto al secondo ricorrente, i motivi, congiuntamente esaminati, sono aspecifici e versati in fatto. La Corte territoriale ha adeguatamente disatteso la tesi della buona fede, valorizzando il ruolo di intermediario tra il centro e i soggetti truffati, il procacciamento di corsisti e la consuetudine dei rapporti con la promotrice (Sez. II n. 16876 del 29.04.2026). Il dedotto travisamento della prova è privo di pregio, avendo i giudici di merito fornito puntuali repliche sulla lettura delle intercettazioni. Quanto alla mancata contestazione di reati-fine, la Corte richiama il principio per cui la loro commissione non è necessaria né per la configurabilità dell’associazione né per la prova della partecipazione (Sez. IV n. 11470 del 09.03.2021). Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali, alla somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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