Inammissibile il ricorso della parte civile avverso l’assoluzione per insussistenza del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 14984 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Tale giudizio di attendibilità è una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo il caso di manifeste contraddizioni. Il ricorso per cassazione della parte civile è inammissibile se le censure, aspecifiche, mirano a ottenere una mera rivalutazione del merito senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. L’uso di massime di esperienza e del giudizio di verosimiglianza è legittimo nella valutazione probatoria, anche per integrare la valutazione degli elementi risultanti dagli atti, qualora non sia astratto ma calibrato sulle qualità soggettive delle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado con cui un imputato era stato assolto, per insussistenza del fatto, dai reati di usura ed estorsione. Il provvedimento assolveva l’imputato in un procedimento in cui la presunta vittima dei reati si era costituita parte civile. Avverso la decisione della Corte territoriale, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla valutazione delle prove dichiarative.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto le doglianze formulate dalla parte civile erano aspecifiche, mirando a ottenere una rivalutazione del giudizio di merito senza un reale confronto con la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse già risposto ai motivi di appello, segnalando le incongruenze della testimonianza della persona offesa e l’assenza di riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, se sottoposte a un vaglio di attendibilità più rigoroso, possono costituire fonte di prova, ma ha precisato che tale valutazione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente operato un riscontro delle dichiarazioni della parte civile, senza trovare elementi di conferma, non potendo considerarsi tali il narrato dell’asserito beneficiario dei prestiti.
Quanto alle censure relative all’uso di massime di esperienza, la Corte ne ha affermato la legittimità, in quanto declinate con precipuo riferimento alle qualità soggettive delle parti coinvolte. Tale uso non era stato astratto, ma calibrato sulle caratteristiche delle figure in causa, risultando conferente rispetto al giudizio di attendibilità. Infine, è stata disattesa anche la censura sul travisamento di una specifica intercettazione, ritenuta non decisiva nell’economia del giudizio complessivo espresso dalla sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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