Inammissibile il ricorso sulla reiterazione della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VII n. 33916 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la mancata concessione della sospensione condizionale della pena oltre i limiti consentiti è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non esperibile in sede di legittimità. È invalicabile il numero delle condanne per le quali il beneficio può essere goduto: la reiterazione della sospensione condizionale non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, qualunque sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne. La regola si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché non è coerente un giudizio prognostico di ravvedimento in caso di recidiva plurima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Enna che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non facendosi trovare in casa in occasione di un controllo di polizia giudiziaria. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e la violazione della stessa disposizione processuale quanto alla disciplina della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze sono volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, risultano interamente versate in fatto e tendono a provocare una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la tesi difensiva si pone in insanabile contrasto con il preciso dato normativo e con i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre ritenuto invalicabile il numero delle condanne in relazione alle quali è possibile godere del beneficio invocato.
Il Collegio ha richiamato il principio espresso da Sez. I n. 2153 del 10.05.1993, secondo cui la reiterazione della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne.
La ragione di tale regola risiede nel fondamento stesso dell’istituto: la sospensione condizionale si basa sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché è ragionevole che non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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