Partecipazione a sodalizio mafioso e stato detentivo del sodale (Cass. pen. Sez. V n. 31539 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, restando esclusa ogni rivalutazione del compendio indiziario e delle condizioni soggettive dell’indagato. In tema di associazione di tipo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del partecipe non determina la cessazione automatica della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria ovvero di recesso o esclusione del singolo, positivamente acclarati. Ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rileva l’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, indipendentemente dal carattere storico o meno dell’associazione.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di un indagato gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il tribunale del riesame, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza cautelare.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente contestava in particolare la configurabilità dell’affectio societatis in assenza di contatti diretti e costanti con i presunti sodali e rilevava che lo stato di detenzione patito escludeva la perdurante partecipazione al sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato in materia di provvedimenti de libertate. Il controllo di legittimità non consente alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né la rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti di merito rimessi al giudice che ha applicato la misura e al tribunale del riesame. Il compito della Corte si esaurisce nella verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Nel caso in esame, il tribunale del riesame ha fondato la gravità del quadro indiziario su una pluralità di elementi concreti: l’arresto del ricorrente per un tentativo di estorsione posto in essere con tipiche modalità mafiose, il contenuto delle conversazioni intercettate sull’utenza di un terzo e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. La Corte ribadisce che gli elementi raccolti mediante intercettazioni cui non abbia partecipato l’indagato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al criterio del libero convincimento razionalmente motivato di cui all’art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza necessità di riscontri esterni.
Quanto alla dedotta mancanza di contatti tra il ricorrente e i sodali, la Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione, non sono essenziali l’investitura formale o la commissione di reati-fine, rilevando invece la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi in chiave unitaria e non atomistica, anche attraverso significativi facta concludentia.
Sul rilievo dello stato detentivo, la Corte afferma che il reato associativo resta un reato a pericolo presunto: è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la cosiddetta “messa a disposizione”. Il sopravvenuto stato di detenzione non esclude la permanenza della partecipazione, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria ovvero di recesso o esclusione, circostanze del tutto assenti e nemmeno prospettate.
Infine, con riguardo alle esigenze cautelari, la Corte ricostruisce i due orientamenti maturati in tema di superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e conclude che, nel caso concreto, non ricorre alcuna delle condizioni idonee a vincere la presunzione, non risultando l’allontanamento del ricorrente dall’ambiente criminale e avendo il tribunale specificamente motivato sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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