Rigetto della richiesta di decreto penale per tardività non è atto abnorme (Cass. pen. Sez. III n. 28842 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, con restituzione degli atti al pubblico ministero, è atto espressamente previsto dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. e non integra abnormità strutturale, neppure quando sia fondato sulla ritenuta tardività della richiesta. L’abnormità funzionale è esclusa ogni volta che il pubblico ministero conservi la possibilità di esercitare l’azione penale in altro modo, non determinandosi alcuna stasi del processo. Il provvedimento può essere illegittimo, ma resta soggetto al regime di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso di esso.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Siena richiede l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di tre soggetti, tra cui due legali rappresentanti di società. Il Giudice per le indagini preliminari rigetta dapprima la richiesta per difetto di elementi sulla condizione economica degli imputati; il pubblico ministero, adeguandosi, aumenta il coefficiente di conversione e reitera l’istanza.
Con successiva ordinanza il Giudice rigetta nuovamente la richiesta e dispone la restituzione degli atti, rilevando che essa è stata presentata oltre il termine di un anno dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento, sul piano strutturale e funzionale, e l’assenza di altro rimedio idoneo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di abnormità dell’atto processuale, elaborata dalle Sezioni Unite a partire dalla nota pronuncia delle Sez. U. n. 26 del 1999, dep. 2000, Magnani e ribadita dalle Sez. U. n. 25957 del 2009, Toni. L’abnormità strutturale ricorre quando il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall’ordinamento, ovvero lo eserciti in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. Quella funzionale si ravvisa solo quando il provvedimento determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, imponendo al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel prosieguo.
Il Collegio richiama la più recente giurisprudenza, tra cui Sez. U. n. 10728 del 2021, dep. 2022, Fenucci, secondo cui, al di fuori di tali ipotesi, il pubblico ministero è tenuto a osservare i provvedimenti del giudice ancorché illegittimi; diversamente si eluderebbe il regime di tassatività delle impugnazioni. Viene poi richiamata la Sez. U. n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha negato l’abnormità della restituzione degli atti, pur chiarendo che il potere discrezionale del giudice non può spingersi fino a interferire con le attribuzioni istituzionali dell’accusa su un personale criterio di opportunità.
Applicando tale griglia, la Corte esclude entrambe le forme di abnormità. Sul piano strutturale, il rigetto con restituzione degli atti è espressamente contemplato dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che riconosce al giudice il potere di non accogliere la richiesta di rito monitorio. Il provvedimento può essere ritenuto illegittimo — anche perché, secondo il Collegio, il termine non poteva essere riferito alla richiesta successiva con cui il pubblico ministero si adeguava alle indicazioni del giudice — ma tale illegittimità non lo rende abnorme.
Sul piano funzionale, non si configura alcuna stasi patologica, poiché la restituzione degli atti determina la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero, il quale può esercitare l’azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod. proc. pen. Il rigetto per inosservanza del termine è, del resto, ritenuto legittimo dalla giurisprudenza richiamata, non potendosi invocare la natura ordinatoria dello stesso stante l’obbligo di osservanza della legalità ex art. 124 cod. proc. pen. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso, proposto fuori dai casi consentiti, è inammissibile.
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Nota della Redazione
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