Partecipazione a associazione mafiosa e ruolo dinamico nel sodalizio (Cass. pen. Sez. V n. 31540 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine non sono essenziali, rilevando la stabile ed organica compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi con lettura unitaria degli elementi rivelatori di un ruolo dinamico all’interno dello stesso, desumibili anche da significativi facta concludentia. Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione, con la c.d. messa a disposizione, senza che siano necessari specifici atti esecutivi, trattandosi di reato di pericolo presunto. La distinzione tra partecipazione e concorso esterno non ha natura quantitativa, ma è collegata all’organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria. In tema di esigenze cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre la prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, indipendentemente dal carattere storico dello stesso. In materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità è circoscritto alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, senza revisione degli elementi fattuali.

Il Fatto

Un’indagine della procura di Napoli portava all’emissione, in data 13.1.2025, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen., per partecipazione a un sodalizio camorristico operante nei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e zone limitrofe, articolazione del clan noto come “Pezzella”. L’indagato era ritenuto esecutore delle direttive dei referenti, preposto in particolare ad attività estorsive sul territorio. Il tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con ordinanza del 28.02.2025.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi, con richiesta, quanto meno, di riqualificazione della condotta in termini di concorso esterno; contestazione del ruolo associativo; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, in materia di provvedimenti de libertate, non è consentito alla Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato. Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. Sui gravi indizi di colpevolezza, la Corte chiarisce di dover controllare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, con gli adattamenti resi necessari dal contenuto della pronuncia cautelare, fondata su indizi e volta a una qualificata probabilità di colpevolezza.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato: il tribunale del riesame aveva preso puntualmente in considerazione gli elementi posti dal giudice per le indagini preliminari a fondamento del provvedimento, saggiandone autonomamente la consistenza nel raffronto con le ragioni della difesa.

Nel merito, la Corte ritiene congrua la valutazione del tribunale del riesame sulla partecipazione dell’indagato al sodalizio. Il ruolo di esecutore delle direttive dei referenti, preposto alle attività estorsive, è desunto da elementi concreti, tra cui l’arresto in data 2.11.2022 per un tentativo di estorsione in concorso con altri, le conversazioni ambientali intercettate e la condotta con cui l’indagato avrebbe presentato la vittima a un altro affiliato, indicandola come “l’amico che sta sulla zona”, espressione evocativa di un controllo camorristico del territorio. Le conversazioni, alle quali l’indagato non aveva partecipato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al criterio del libero convincimento razionalmente motivato ex art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza necessità di riscontri esterni, come affermato da Sez. I n. 37588 del 18/06/2014.

La Corte ribadisce che, ai fini della partecipazione al sodalizio mafioso, non è necessaria l’investitura formale né il compimento di specifici atti esecutivi, essendo sufficiente la messa a disposizione, idonea di per sé a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati (in tal senso Sez. V n. 32020 del 16/03/2018, Sez. II n. 18559 del 13/03/2019, Sez. V n. 27672 del 03/06/2019). In tema di art. 416-bis cod. pen., pur nella peculiarità della fattispecie, resta applicabile l’orientamento secondo cui l’esistenza del sodalizio può essere desunta dalla commissione dei delitti-fine e dalle loro modalità esecutive (Sez. II n. 33580 del 06/07/2023). I rilievi difensivi, volti a contestare la sussistenza dei gravi indizi, appaiono in larga parte inammissibili, perché consistenti in una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità.

Infondato è il rilievo sulla mancata qualificazione in termini di concorso esterno: la distinzione rispetto alla partecipazione non ha natura quantitativa, ma è collegata all’organicità del rapporto tra singolo e consorteria; è contributo di partecipazione quello di chi si vede attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre è concorso esterno quello dell’extraneus sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare (Sez. II n. 35185 del 21/09/2020, Sez. II n. 34147 del 30/04/2015).

Infondati sono i rilievi sulle esigenze cautelari. Il tribunale del riesame ha motivato sulla mancanza di prove di rescissione del legame associativo e sul concreto pericolo di reiterazione, indicando la custodia in carcere come unica misura adeguata. La Corte dà atto di due orientamenti sul superamento della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: secondo il primo rileva la distinzione tra mafie storiche e non; secondo il secondo, a fronte di un considerevole lasso di tempo tra misura e fatti, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente sull’attualità delle esigenze (Sez. III n. 6284 del 16/01/2019). La presunzione è superata dalla prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, a prescindere dalla stabilità dell’associazione (Sez. VI n. 15753 del 28/03/2018). Nel caso concreto nessuna di tali condizioni ricorre. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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