Patteggiamento per stupefacenti: confisca allargata richiede motivazione specifica (Cass. pen. n. 8983/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di detenzione o trasporto di sostanze stupefacenti, la confisca ordinaria del denaro richiede un nesso di pertinenzialità con il reato che non può essere desunto dalla mera disponibilità della somma. Può invece trovare applicazione la confisca allargata ex art. 240-bis c.p., mediante il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, quando ricorrano i relativi presupposti. Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve motivare specificamente sulla disponibilità dei beni, sulla sproporzione rispetto al reddito o all’attività economica e sulle eventuali giustificazioni offerte circa la loro provenienza lecita. La sinteticità motivazionale propria del rito non si estende alla misura di sicurezza patrimoniale.
Il Fatto
Il Tribunale applicava, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena per più fatti ricondotti all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati sotto il vincolo della continuazione. Con la stessa sentenza disponeva la confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro.
L’imputato ricorreva per cassazione contestando esclusivamente la confisca. Sosteneva che il giudice avesse qualificato il denaro come provento o profitto del reato senza indicare elementi idonei a dimostrare un collegamento tra la somma e gli illeciti contestati. Anche il Procuratore generale chiedeva l’annullamento sul punto, rilevando l’assenza di motivazione sui presupposti della confisca.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla distinzione tra confisca ordinaria e confisca allargata. Quando il procedimento riguarda condotte di detenzione o trasporto di sostanze stupefacenti, e non di cessione, non è sufficiente rinvenire denaro nella disponibilità dell’imputato per procedere alla sua ablazione quale profitto o provento del reato. La confisca ordinaria presuppone infatti una correlazione tra lo specifico bene e il fatto criminoso, correlazione che non deriva automaticamente dalla natura dell’imputazione.
Diversa è la struttura della confisca prevista dall’art. 240-bis c.p., applicabile in materia di stupefacenti attraverso l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. In questo caso non occorre dimostrare che il singolo bene costituisca il diretto profitto del reato. Vengono invece in rilievo la condanna o il patteggiamento per uno dei reati che consentono la misura, la disponibilità diretta o indiretta di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e la mancata giustificazione della loro provenienza lecita.
La Corte sottolinea che tali presupposti devono essere effettivamente verificati dal giudice. Il carattere sintetico della motivazione della sentenza di patteggiamento non consente di omettere l’argomentazione relativa alla confisca. In particolare, il giudice deve spiegare perché ritenga inattendibili le eventuali giustificazioni sulla provenienza del denaro e deve accertare l’esistenza della sproporzione tra il patrimonio disponibile e le capacità reddituali o economiche dell’interessato.
Nel caso concreto, la sentenza aveva disposto la confisca senza svolgere alcuna valutazione su tali elementi. Mancava quindi sia una motivazione sul nesso necessario per una confisca ordinaria, sia un accertamento dei differenti presupposti richiesti per la confisca allargata. La Cassazione accoglie pertanto il ricorso e annulla la sentenza limitatamente alla confisca del denaro, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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