Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30849 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito. Il ricorso che contrapponga mere asserzioni alla corretta motivazione della sentenza impugnata e solleciti una rivalutazione del quadro istruttorio è generico, perché investe un giudizio di fatto precluso al sindacato di legittimità. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente propone impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità in presenza di un quantitativo di 296 g di hashish, inferiore a quello che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto compatibile con tale qualificazione, e contestando come congetturale l’appartenenza a un’organizzazione.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, qualificandolo come generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio fondata su una rilettura di fatto preclusa al sindacato di legittimità. Il ricorrente non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado.
Quanto al primo motivo, la Corte ne afferma l’inammissibilità perché contrappone mere asserzioni alla corretta motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima ritiene preclusivi al riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità una serie di elementi che denotano una sostanziale professionalità dell’attività di spaccio: il considerevole dato ponderale, la suddivisione dello stupefacente in buste recanti i nomi dei destinatari, il sequestro di strumenti per il confezionamento di dosi e il rinvenimento di euro 1285,00 in contanti. Si tratta di indici che, valutati complessivamente, escludono la configurabilità della fattispecie attenuata invocata dal ricorrente.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la pena inflitta — anni due, mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa — appare complessivamente modesta e, secondo la corretta valutazione della Corte territoriale, comunque adeguata al fatto. Non sussistono elementi positivi di giudizio per il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre l’entità della pena e la sua natura ostativa precludono la sospensione condizionale.
La Corte richiama, infine, la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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