Cessazione materia contendere per satisfattiva riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 171 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, con attribuzione dei benefici già riconosciuti dalle Sezioni riunite in materia di art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, e il pagamento degli arretrati e degli accessori determinano la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. L’attività satisfattiva dell’Istituto, asseverata da idonea documentazione, esclude ogni utilità della pronuncia di accertamento richiesta. La cessazione consegue alla verifica che l’amministrazione ha dato corretta applicazione ai principi ermeneutici affermati dalle Sezioni riunite, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia la riliquidazione della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.

Costituitosi in giudizio, l’INPS ha dedotto di aver emesso provvedimento di riliquidazione del trattamento in godimento e di aver corrisposto tutte le somme spettanti, compresi gli arretrati, con il cedolino del mese di aprile 2024. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda per carenza di interesse o, in subordine, per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, eccependo in ulteriore subordine il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. La parte ricorrente si è opposta alla cessazione, invocando una pronuncia di accertamento del diritto.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’incidenza dell’attività satisfattiva compiuta dall’amministrazione sul processo pendente. Il giudice rileva che l’INPS ha riliquidato il trattamento pensionistico e ha messo in pagamento le somme dovute, comprensive degli arretrati e degli accessori di legge, come attestano il cedolino pensione di aprile 2024 e il provvedimento di riliquidazione prodotti in atti.

Il Collegio richiama il quadro ermeneutico consolidato in materia. Le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021/QM, hanno riconosciuto il beneficio al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni. Con la successiva sentenza n. 12/2021/QM è stato chiarito che il beneficio spetta anche a chi, alla medesima data, presentava un’anzianità inferiore a 15 anni.

Entrambe le pronunce hanno precisato che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Ne consegue che l’aliquota del 44% non è applicabile a quei militari che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni.

Il giudice osserva che l’INPS si è adeguato a tali principi con le circolari n. 107 e 199 del 2021, fornendo indirizzi agli uffici periferici per la riliquidazione dei trattamenti in godimento. L’attività dell’Istituto, asseverata da idonea documentazione, risulta pertanto pienamente satisfattiva della posizione del ricorrente, essendo stato riliquidato il trattamento e messe in pagamento le somme dovute con corretta applicazione delle norme in vigore.

Su queste basi la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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