Partecipazione indiretta Comune a società in house servizio idrico esclude controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 37 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un Comune acquista una partecipazione indiretta nella società in house affidataria del servizio idrico integrato non è soggetto all’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5, comma 1, TUSP, né al controllo preventivo della Corte dei conti previsto dal comma 3 del medesimo articolo. L’operazione avviene in conformità a espresse previsioni legislative, nel caso in cui l’ente di governo dell’ambito abbia scelto l’affidamento diretto a società interamente pubblica ai sensi dell’art. 149-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. All’ente locale non residua alcuna facoltà, ma la partecipazione al gestore in house è necessitata e obbligata. Restano fermi i poteri di controllo esercitabili ai sensi dell’art. 20 TUSP in sede di razionalizzazione periodica.
Il Fatto
Il Comune di Salmour (CN) partecipa obbligatoriamente all’Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese per la gestione in forma associata del servizio idrico integrato. Con la deliberazione n. 12 del 7 maggio 2018, la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali aveva individuato come forma unica di gestione l’affidamento diretto a una società interamente pubblica in house a tipologia consortile. Con la successiva deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, la gestione è stata affidata a CO.GE.SI. S.c.r.l. sino al 31 dicembre 2047.
Nel territorio comunale ha continuato a operare Alpi Acque S.p.a., società già a partecipazione mista pubblico-privata, di cui il Comune è socio. Per mantenere la struttura organizzativa esistente, l’ente ha seguito il percorso tracciato dall’ATO, mediante il recesso consensuale del socio privato e le modifiche statutarie volte a configurare la società come entità in house dei Comuni soci. Con verbale del Consiglio comunale n. 40 del 18 dicembre 2024, il Comune ha deliberato l’acquisto della partecipazione indiretta in CO.GE.SI. per il tramite di Alpi Acque, trasmettendo l’atto alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina dell’art. 5 TUSP come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il comma 3 assegna alla Corte dei conti un controllo preventivo sugli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1 esonera dall’onere di motivazione analitica le operazioni compiute in conformità a espresse previsioni legislative.
Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022, che ha qualificato la pronuncia come attività di controllo, nonostante il nomen juris di “parere”, individuandone tempi, parametri ed esiti. Il controllo si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario.
Nel caso concreto, la scelta del modello di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito, al quale i Comuni partecipano obbligatoriamente e al quale è trasferito l’esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche. L’art. 149-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 prevede espressamente che l’affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che, pur relativa a diversa fattispecie, ha precisato che il regime di esonero opera nei casi di intervento diretto del legislatore, teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria. Non integrano invece l’eccezione gli interventi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione una semplice facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali.
Nel servizio idrico integrato, una volta che l’ente di governo abbia adottato lo strumento del gestore societario in house, al singolo ente locale non residua alcuna scelta. La partecipazione al soggetto gestore è necessitata e obbligata, in forza del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale. L’acquisto della partecipazione indiretta integra pertanto l’ipotesi derogatoria e determina il venir meno del presupposto del controllo. La Sezione dichiara il non luogo a deliberare.
Nota della Redazione
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