Riclassificazione tabellare illegittima senza miglioramento clinico: diritto alla pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 100 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’infermità cronico-degenerativa stabilizzata, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta a una determinata categoria tabellare, ogni successiva riclassificazione in una categoria inferiore è illegittima ove non sia supportata dalla dimostrazione di un miglioramento del quadro clinico-funzionale o dall’emersione di elementi nuovi che riducano la compromissione dello stato psico-fisico dell’interessato. La precedente valutazione, una volta stabilizzata, non può essere modificata in senso peggiorativo in assenza di tali presupposti, atteso che una patologia cronico-degenerativa non suscettibile di regressione non offre alcuna base medico-legale per una diversa e più sfavorevole collocazione tabellare. Ne consegue il diritto dell’interessato alla pensione privilegiata ordinaria con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973, con corresponsione dei ratei arretrati, dedotto quanto già percepito a titolo di indennità una tantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 1° ottobre 2020, richiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per l’infermità “cervicoartrosi con segni clinici di impegno funzionale in atto”, riconosciuta dipendente da causa di servizio. A seguito della prima domanda del 5 settembre 2000, la C.M.O. di Milano aveva ascritto la patologia alla Tabella A, categoria VIII. Tuttavia, con verbale del 14 febbraio 2023, il Centro Ospedaliero di Milano aveva riclassificato l’infermità in Tabella B, categoria 4, attribuendo al ricorrente la sola indennità una tantum.
Il successivo provvedimento INPS del 14 marzo 2024 negava la pensione privilegiata, confermando la valutazione medico-legale del 2023. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, deducendo la contraddittorietà tra le due valutazioni della C.M.O. e l’erroneità della seconda, con conseguente diritto alla liquidazione della P.P.O.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale ha disposto una CTU medico-legale per accertare l’ascrivibilità tabellare dell’infermità. Il Collegio medico-legale ha concluso che la patologia è ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A, ritenendo il passaggio alla Tabella B privo di giustificazione clinica e medico-legale.
La consulenza ha evidenziato come il mutamento di classificazione avrebbe richiesto la dimostrazione di un miglioramento del quadro clinico-funzionale o la presenza di elementi nuovi tali da ridurre la compromissione psico-fisica, circostanze non emergenti dalla documentazione disponibile. La natura cronico-degenerativa e ingravescente dell’infermità cervicale, confermata anche dalla documentazione strumentale successivamente acquisita, esclude ogni possibilità di regressione.
Il Giudice ha condiviso integralmente le risultanze della perizia, ritenendola congrua, adeguatamente motivata ed esaustiva, fondata su ampie argomentazioni logico-scientifiche. Ha pertanto accolto la domanda, disponendo l’ascrizione dell’infermità alla Tabella A, categoria VIII, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dal 1° dicembre 2020, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973.
La Corte ha altresì condannato l’INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici arretrati, dedotto quanto già percepito a titolo di indennità una tantum, oltre interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. Le spese di giudizio sono state compensate, stante la natura tecnica della controversia e i complessi approfondimenti medico-legali richiesti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
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Nota della Redazione
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