Peculato del ricevitore lotto per omesso versamento delle giocate riscosse (Cass. pen. Sez. VI n. 41686 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle giocate del lotto che ometta il versamento delle somme riscosse al concessionario dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poiché il denaro incassato dall’agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. La natura privatistica del contratto di subconcessione non incide sulla qualificazione pubblicistica dell’attività, funzionale alla riscossione del prelievo erariale. Il peculato d’uso non è configurabile in relazione al denaro, la cui natura fungibile non consente la restituzione della stessa cosa. L’attenuante della particolare tenuità non ricorre quando il reato, valutato globalmente, presenti gravità contenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, era stato ritenuto responsabile del reato di peculato per aver omesso di versare parte dei proventi delle settimane contabili, quale concessionario del punto di raccolta. La Corte d’appello di Salerno aveva confermato la condanna di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, lamentando in particolare la mancanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio, l’assenza di prova sulla provenienza delle somme dal solo gioco del lotto, la configurabilità del mero inadempimento civilistico, la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore e il mancato riconoscimento dell’attenuante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la fattispecie è coincidente con quella oggetto di una recente pronuncia di legittimità (Sez. 6, sentenza n. 8385 del 14/01/2025), che ha esaminato profili identici confermando la responsabilità del concessionario della ricevitoria del lotto. La sentenza impugnata costituisce inoltre un’ipotesi di “doppia conforme”, che si salda con quella di primo grado in un unico corpo decisionale, con la conseguenza che il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle giocate che ometta il versamento delle somme riscosse al concessionario, poiché il denaro incassato dall’agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Il rapporto tra concessionario e terzo incaricato della raccolta, pur avendo natura privatistica, regola servizi pubblici, perché il gioco è attività riservata allo Stato.
Il denaro versato dai giocatori diviene ‘pecunia publica’ non appena entra in possesso del soggetto incaricato di raccoglierlo. Gli operatori di filiera non contraggono una mera obbligazione tributaria, ma, rivestendo il ruolo di incaricati di pubblico servizio, sono tenuti a versare immediatamente al concessionario le somme ottenute dalle giocate.
Quanto al peculato per ritardato versamento, la Corte ha condiviso l’orientamento secondo cui il reato è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell’intimazione inviata dall’amministrazione sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, a condizione che sia raggiunta la prova dell’interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della res alla disponibilità dell’ente pubblico.
È stata ritenuta manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione ai sensi del secondo comma dell’art. 314 cod. pen., essendo pacifico che il peculato d’uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro. Infine, quanto all’art. 323-bis cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente stigmatizzato, oltre alla non esiguità del provento, la condotta dell’imputato, che ha omesso di restituire anche solo una parte delle somme e non ha mostrato alcun segno di resipiscenza. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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