Sequestro per sproporzione e presunzione di illecita accumulazione patrimoniale (Cass. pen. Sez. 4 n. 16312 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, fondata sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto, è iuris tantum e grava sull’interessato l’onere di superarla, allegando specifici elementi dimostrativi della legittima provenienza dei beni. In sede di riesame, il controllo sulla motivazione del decreto di sequestro preventivo è limitato ai profili di violazione di legge e di assenza o apparenza della motivazione, non estendendosi ai vizi di illogicità e contraddittorietà della stessa.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, adito ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen., aveva parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Sulmona ai sensi degli artt. 321, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, in relazione all’art. 240-bis cod. pen. La misura concerneva una serie di cespiti immobiliari, autoveicoli e beni mobili registrati, rapporti finanziari e carte di debito nella disponibilità di due indagati per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, ritenendo sussistente la palese sproporzione tra il valore dei beni e le loro capacità economiche e reddituali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che la cautela reale aveva come presupposto la sproporzione tra il valore dei singoli cespiti sequestrati e la capacità reddituale e patrimoniale degli indagati, calcolata per ciascun nucleo familiare e per anno fiscale. Non incombeva, quindi, sul giudice della cautela l’onere di dimostrare il vincolo di pertinenzialità tra i beni e l’attività delittuosa, essendo la misura finalizzata alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. La Corte ha inoltre precisato che il sequestro era stato correttamente limitato ai beni entrati nel patrimonio dei prevenuti in un arco di tempo prossimo all’inizio dell’attività delittuosa, rispettando il limite di prossimità temporale richiamando Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024.
Il motivo è stato altresì dichiarato inammissibile perché, pur articolato come denuncia di difetto assoluto di motivazione, si sostanziava in una censura di motivazione illogica e contraddittoria. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e di assenza o apparenza della motivazione, richiamando le Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov e le Sezioni Unite n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio. Le doglianze sulla disponibilità dei cespiti e sulla assenza di sproporzione sono state reputate generiche, in quanto limitate a parcellizzare le singole transazioni senza affrontare la provenienza delle disponibilità economiche originarie.
Quanto al secondo motivo, relativo alla cessione a terzi di un’autovettura, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, rilevando la carenza di interesse dei ricorrenti a contrastare il vincolo su beni non più nella loro disponibilità. In ordine alla presunzione di illecita accumulazione, la Corte ha precisato che l’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio fa scattare una presunzione iuris tantum che può essere superata solo con specifiche e verificate allegazioni sulla legittima provenienza del bene, richiamando Sez. 1, n. 11455 del 12/02/2025 e Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020. L’ordinanza impugnata offre una ricostruzione logica della situazione patrimoniale, confrontandosi con le contrarie prospettazioni difensive.
Infine, la Corte ha ritenuto generiche le doglianze in ordine all’insussistenza del periculum in mora e del fumus commissi delicti, avendo i giudici della cautela adeguatamente rappresentato la gravità del patrimonio indiziario e l’attuale pericolo di dispersione dei cespiti, desunto dalla progressiva erosione del patrimonio di beni mobili registrati e dalla propensione a intrattenere operazioni negoziali. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame