Morte del rappresentante legale e interruzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 6 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la morte del rappresentante legale di un’associazione convenuta integra l’ipotesi di interruzione del processo prevista dall’art. 108, comma 1, c.g.c., con facoltà per il pubblico ministero contabile di provvedere alla riassunzione nei confronti del nuovo rappresentante. Qualora il rappresentante legale sia convenuto anche in proprio e il pubblico ministero rinunci alla riassunzione nei confronti degli eredi, il processo si estingue ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo l’art. 111, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio un’associazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il predetto rappresentante in proprio, chiedendo la condanna al pagamento di euro 2.504,19 in favore della Regione Piemonte, oltre accessori.

La pretesa erariale origina da una segnalazione regionale del 2023 relativa a un contributo revocato con determinazione dirigenziale del 2017 e non restituito dal beneficiario. I convenuti sono rimasti contumaci. Nel corso dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la Procura ha prodotto certificato attestante la morte del rappresentante legale, avvenuta il 10 agosto 2025.

La Motivazione della Corte

Accertata la ritualità della notifica della citazione, il Collegio ha esaminato gli effetti dell’evento interruttivo sulle due posizioni processuali. Ha richiamato l’art. 108, comma 6, c.g.c., che disciplina l’estinzione del processo quando non si procede alla riassunzione nei confronti degli eredi.

Quanto alla posizione personale del rappresentante deceduto, il Collegio ha rilevato che la Procura ha dichiarato di rinunciare alla riassunzione nei confronti degli eredi. Non sussistendo i presupposti per la prosecuzione, ha dichiarato l’estinzione del processo nei confronti di tale convenuto.

Diversa è la posizione dell’associazione. Il Collegio ha ritenuto configurabile la fattispecie dell’art. 108, comma 1, c.g.c., che riconduce alla morte del rappresentante legale l’interruzione del processo, con facoltà del pubblico ministero di citare in riassunzione l’ente nella persona del nuovo rappresentante.

Il Procuratore Regionale ha chiesto l’interruzione del giudizio proprio in forza dell’art. 108, comma 1, c.g.c., ferma restando la facoltà di riassunzione, ricordando che, ai sensi dell’art. 111 c.g.c., la mancata riassunzione nei termini comporta l’estinzione del processo. Il Collegio ha dato atto di tale facoltà.

Sul piano delle spese, la Corte ha applicato l’art. 111, comma 8, c.g.c., lasciandole a carico delle parti che le hanno sostenute. Il dispositivo dichiara l’interruzione del giudizio verso l’associazione e l’estinzione verso il convenuto deceduto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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