Certificazione positiva dei contratti sul buono pasto, con rilievi fiscali sull’indennità erogata (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 10 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Trento, nel certificare ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento provinciale, verifica la attendibilità delle stime, la compatibilità finanziaria degli oneri rispetto agli stanziamenti ripartiti e la compatibilità economica degli incrementi rispetto agli aggregati di finanza pubblica. La clausola che impone agli enti non aderenti alla convenzione quadro di erogare direttamente al lavoratore la differenza di un euro per ogni buono pasto utilizzato non integra un rimborso spese, ma una vera e propria indennità che si cumula con il valore del buono pasto: essa rientra pertanto nella base imponibile fiscale e contributiva. La certificazione positiva è condizionata alla conferma dei dati rilevati e resta ferma l’inefficacia delle clausole non positivamente certificate.
Il Fatto
L’APRAN e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno siglato, in data 10 gennaio 2024, quattro ipotesi di accordo per elevare a 7,00 euro il valore del buono pasto elettronico del personale del comparto Ricerca e delle distinte aree negoziali del comparto Autonomie locali. Le risorse sono state ripartite con delibera della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, mentre la delibera n. 12 del 19 gennaio 2024 ha autorizzato la sottoscrizione definitiva previa certificazione della sezione di controllo.
Le ipotesi sono state trasmesse alla Sezione di Trento il 6 febbraio 2024 per la certificazione prescritta dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio esame. La verifica investe la attendibilità delle quantificazioni, la compatibilità finanziaria e la compatibilità economica degli incrementi, secondo il modello delineato dal parere delle Sezioni riunite n. 2/2023/CONS e dal rapporto generale di certificazione n. 17/REF/DEL/98. Gli effetti della certificazione non si estendono ai contratti collettivi non sottoposti a preventiva certificazione.
Sul piano metodologico, i costi sono stati calcolati moltiplicando l’aumento a 7,00 euro per il numero delle transazioni registrate in un anno. Poiché non è stato possibile disaggregare i dati per figura professionale, i calcoli includono l’intero comparto. Il Collegio rileva che il riferimento temporale differisce tra i settori — ottobre 2022-settembre 2023 per l’ente Provincia e il Consiglio, anno solare 2022 per Comuni, Comunità di Valle e APSP — e condiziona la positiva certificazione alla conferma dei dati rilevati.
Quanto alla compatibilità finanziaria, gli oneri previsti risultano coperti dalle risorse stanziate, con un avanzo per i comparti considerati. La Corte reputa congrua la metodologia seguita e non irragionevole la stima di incremento dei consumi elaborata dalle APSP, pur rilevando che l’algoritmo statistico applicato non è stato dettagliatamente illustrato.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 2, comma 3, delle ipotesi di accordo del comparto Autonomie locali. La clausola prevede che gli enti non aderenti alla convenzione quadro adeguino le convenzioni esistenti e, nelle more, eroghino direttamente al lavoratore la differenza di un euro per ogni buono pasto utilizzato. Il Collegio ritiene che tale misura non possa qualificarsi come rimborso spese: essa spetta anche se il pasto è consumato per un valore inferiore, e costituisce quindi un’indennità che si cumula con il buono pasto. Ne deriva l’assoggettamento a imposizione fiscale e contributiva, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, non essendo invocabile l’esenzione dell’art. 51, comma 2, lett. c), che riguarda l’indennità sostitutiva delle somministrazioni di vitto. La Corte esclude altresì che l’erogazione possa rientrare nel limite di esonero del buono pasto elettronico, trattandosi di fattispecie diversa dal benefit versato al fornitore. Il riconoscimento dell’integrazione comporta un ulteriore onere di circa 0,38 euro per oneri riflessi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.
La copertura del maggior costo è individuata nel risparmio derivante dallo slittamento dell’entrata in vigore degli accordi, con l’impegno dell’APRAN a proporre la riduzione del termine di adeguamento delle convenzioni da sei a cinque mesi e il limite temporale dell’erogazione. Il Collegio, preso atto, invita le amministrazioni ad aggiornare le convenzioni nel più breve tempo possibile e dispone la trasmissione della deliberazione all’APRAN per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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