Partecipazione mafiosa provata dal ruolo dinamico e funzionale nel sodalizio (Cass. pen. Sez. V n. 5715 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione mafiosa può quindi essere affermata anche in assenza di formale affiliazione. In sede cautelare, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione solo se si traduca in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti e concludenza dei dati probatori.

Il Fatto

Il ricorrente è indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., quale partecipe di un sodalizio mafioso radicato nel territorio catanese, e di un reato di cessione di sostanza stupefacente aggravato dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il G.I.P. del Tribunale di Catania ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere; il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 01.08.2024, ha confermato il provvedimento.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contestando la sussistenza dei gravi indizi di reità per la partecipazione associativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, tra cui Sez. 2 n. 31553 del 17.05.2017, Sez. 4 n. 18795 del 02.03.2017 e Sez. 5 n. 46124 del 08.10.2008. Ricorda inoltre che la motivazione del provvedimento cautelare, non fondata su prove ma su indizi, va parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, secondo Sez. U n. 11 del 22.03.2000.

Nel merito, le doglianze sono giudicate generiche: il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale del Riesame, che ha valorizzato gli esiti delle intercettazioni e dei controlli sul territorio. La Corte richiama la spedizione punitiva contro un esponente di un clan contrapposto, la successiva adesione a un progetto omicidiario, l’incarico di assumere informazioni sulla vittima designata e la partecipazione a un incontro tra esponenti di vertice del sodalizio. Vengono inoltre valorizzati i messaggi vocali indicativi della ripartizione degli utili illeciti e le aggressioni nelle quali il ricorrente ha rivendicato l’appartenenza al gruppo.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte rileva che il Tribunale del Riesame ha tratto il quadro indiziario dalle conversazioni captate e non dalle fonti dichiarative; le dichiarazioni richiamate dalla difesa, lungi dal contraddire la motivazione, indicano un rapporto di vicinanza del ricorrente alla compagine mafiosa risalente a periodo anteriore alla contestazione. Anche la dedotta natura personale dei contrasti non regge, perché, al di là della genesi, il ricorrente ha posto in essere condotte volte alla salvaguardia degli interessi del gruppo, condividendone le dinamiche di vendetta.

Infine, il motivo sulla mancanza di un ruolo specifico è respinto alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite: la partecipazione mafiosa può essere affermata sulla base dell’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale all’interno del sodalizio, pur in assenza di formale affiliazione, secondo le coordinate di Sez. U n. 36958 del 27.05.2021 e Sez. U n. 33748 del 12.07.2005. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali e adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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