Differimento pena e detenzione domiciliare per salute, valutazione clinica (Cass. pen. Sez. 1 n. 16508 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ex art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., o della detenzione domiciliare per motivi di salute, ex art. 47-ter, comma 1-ter, l. n. 354/1975, il giudice deve accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario o in centri clinici penitenziari, operando un bilanciamento tra le esigenze di certezza della pena e di difesa sociale e la salvaguardia del diritto alla salute e del senso di umanità. Non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato detentivo, ma l’infermità deve comportare un serio pericolo di vita, l’impossibilità di assicurare adeguate cure in ambito carcerario o sofferenze aggiuntive ed eccessive. La valutazione di incompatibilità non può limitarsi all’astratta idoneità dei presidi sanitari, ma deve vertere sulla concreta adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile nella situazione specifica. Il giudice, qualora ritenga sufficiente la documentazione clinica disponibile, può fondare il diniego sulle relazioni dei medici penitenziari senza disporre accertamenti peritali.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato le richieste del detenuto volte ad ottenere il differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., per motivi di salute. Il condannato, affetto da OSAS di grado severo con insufficienza respiratoria notturna, deduceva la mancata valutazione dei dati clinici e lo stato patologico, sostenendo l’incompatibilità con il regime carcerario.

Avverso l’ordinanza di rigetto, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti del beneficio e l’assenza di motivazione sulla richiesta di espletamento della perizia.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che gli istituti del differimento della pena e della detenzione domiciliare per grave infermità fisica trovano fondamento negli artt. 3, 27 e 32 Cost. Il giudice di merito è tenuto a valutare se le condizioni di salute del condannato siano compatibili con il regime penitenziario, operando un bilanciamento tra gli interessi contrapposti, con motivazione compiuta ancorata ai concreti elementi di fatto.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha precisato che non è necessaria un’incompatibilità assoluta, ma l’infermità deve essere tale da comportare un serio pericolo di vita, da non poter assicurare adeguate cure in carcere o da causare sofferenze aggiuntive ed eccessive, citando Sez. 1, n. 27352 del 2019. In presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità, il giudice che intenda rigettare l’istanza deve fondarsi su dati tecnici concreti, disponendo accertamenti medici e, all’occorrenza, nominando un perito, come affermato da Sez. 1, n. 39798 del 2019.

La valutazione non può essere astratta, ma deve riguardare la concreta adeguatezza del trattamento assicurabile nella specifica situazione, secondo Sez. 1, n. 30945 del 2011 e Sez. 1, n. 53166 del 2018. La Corte ha inoltre sottolineato che, in caso di rigetto fondato sulla possibilità di praticare cure in un centro clinico penitenziario, il tribunale deve indicare con precisione la struttura, ex Sez. 1, n. 41192 del 2015.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fatto buon governo dei principi, avendo esaminato compiutamente le condizioni di salute del ricorrente, le relazioni sanitarie e gli accertamenti eseguiti. Il giudice di merito, muovendo dall’ultima relazione del 30 settembre 2025, aveva concluso che le condizioni cliniche erano gestibili dalla Medicina Penitenziaria, in cooperazione con le strutture territoriali, trattandosi di quadro patologico cronico trattabile nel circuito penitenziario.

La Corte ha escluso vizi logici nella valutazione che aveva ritenuto superflua la perizia, evidenziando come le osservazioni difensive non avessero introdotto elementi di novità clinica e come il paziente avesse opposto un rifiuto all’esecuzione di un accertamento diagnostico. Ha infine richiamato il principio della necessità di collaborazione del detenuto, ex Sez. 1, n. 5447 del 2020, dichiarando le censure infondate e rigettando il ricorso con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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