Stabilizzazioni e accesso dall’esterno: questione giuslavoristica, non di contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 1 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è ammissibile solo quando il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, secondo l’accezione tradizionale o in quella dinamica che valorizza i riflessi sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e sugli equilibri di bilancio. Il quesito concernente la necessità di garantire un adeguato accesso dall’esterno nelle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale previste dall’art. 3, comma 5, d.l. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, riveste natura squisitamente giuslavoristica e non è riconducibile alla contabilità pubblica. Esso non incide sui vincoli di finanza pubblica né sugli equilibri di bilancio, poiché la determinazione dell’ente rileva solo ai fini dell’individuazione della legittima procedura di acquisizione del personale. La richiesta è pertanto oggettivamente inammissibile.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito verteva sull’applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale dipendente non dirigenziale previste dall’art. 3, comma 5, d.l. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023.

In particolare, l’ente ha domandato se, qualora intenda intraprendere la via della stabilizzazione, debba comunque garantire nei propri strumenti programmatori — nel Piano triennale dei fabbisogni di personale e nel Piano integrato di attività e organizzazione — la riserva del 50% dei posti assunzionali, per analoga area di inquadramento, da reclutarsi mediante concorso pubblico. L’ente ha rappresentato che la nuova disciplina non recherebbe alcun riferimento esplicito a tale principio e ha richiesto un parere per orientare una condotta pienamente legittima.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente esaminato i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il primo profilo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo dotato di legittimazione esterna e interna a rappresentare l’ente. La trasmissione contestuale al Consiglio delle Autonomie locali, ha precisato il Collegio, non esclude il rapporto diretto tra amministrazione e Sezione regionale.

Il nucleo della decisione riguarda l’ammissibilità oggettiva. La Sezione ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite, che comprende i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa, in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Ha inoltre valorizzato l’accezione dinamica della materia, che sposta l’angolo visuale dalla gestione del bilancio ai relativi equilibri.

Applicando questi criteri, il Collegio ha escluso che il quesito sia riconducibile alla contabilità pubblica. La questione — se vada garantito l’accesso dall’esterno mediante concorso pubblico quando l’amministrazione proceda alla stabilizzazione — non attiene alle modalità di impiego delle risorse, ma riveste natura squisitamente giuslavoristica. Non si rinvengono riflessi sui vincoli di finanza pubblica né sull’obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio, giacché la determinazione dell’ente rileva esclusivamente ai fini dell’individuazione della legittima procedura di acquisizione del personale.

La Sezione ha poi osservato che sussistono pronunce della Corte costituzionale, note all’amministrazione, dalle quali emerge che a fronte di procedure assunzionali derogatorie la regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost. resta la primaria modalità di accesso. Ha rammentato che ogni deroga è ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge e che le disposizioni sulla stabilizzazione, recando elementi in deroga, vanno interpretate restrittivamente, anche per garantirne la compatibilità con l’art. 3 Cost.

Il Collegio ha inoltre rilevato il rischio di interferenze con funzioni di altri plessi giurisdizionali, essendo possibile un contenzioso promosso dai soggetti coinvolti. Ha infine ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nella concreta prospettazione del quesito, formulato per garantire una condotta legittima: la funzione consultiva si tradurrebbe così in una consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, non consentita. Il quesito è stato pertanto dichiarato oggettivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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