Contributi pubblici e vincoli occupazionali: la Corte dei Conti esclude il danno (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 15 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici da parte di soggetti privati e dei loro amministratori, allorché il danno alle finanze pubbliche derivi dallo sviamento delle risorse rispetto al fine pubblico perseguito, indipendentemente dalla natura privatistica del destinatario e delle modalità dell’azione. Nel merito, il vincolo occupazionale espresso in termini di unità lavorative (UL), privo di definizione univoca nell’accordo negoziale e nella normativa applicabile, non consente di imputare al beneficiario l’antigiuridicità del comportamento, specie se egli abbia fatto affidamento sulle indicazioni dell’ente istruttore. La deroga disposta in via generale dall’amministrazione provinciale per l’emergenza covid-19, che subordini la rimodulazione dei vincoli alla mancanza di licenziamenti, va interpretata nel senso di riferirsi ai soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non a quelli disciplinari o per mancato superamento del periodo di prova. Il vincolo di fatturato derogato con riferimento ai valori del bilancio si intende assolto anche in assenza di soglia minima.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società e il suo legale rappresentante contestando un danno erariale derivante dall’illecito incameramento delle prime due rate di un contributo concesso dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 6/1999, poi rideterminato. Le rate erano state erogate dopo la stipula dell’accordo negoziale del 27 giugno 2019, che aveva rimodulato i vincoli occupazionali e di fatturato.

Secondo l’attore, la società non avrebbe raggiunto il livello occupazionale per il 2019 e, per il 2020, avrebbe dichiarato falsamente l’assenza di licenziamenti, senza conseguire il fatturato richiesto. Il pregiudizio complessivo era quantificato in euro 127.370,00, con imputazione a titolo di dolo. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, la mancanza dell’elemento soggettivo, invocando l’affidamento sulle indicazioni dell’istituto bancario istruttore e la deroga emergenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la propria giurisdizione. Richiamando consolidati orientamenti di legittimità, rileva che il discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile non risiede più nella qualità del soggetto, ma nella natura del danno e negli scopi perseguiti. Il contributo in esame non era erogato con finalità di solidarietà, ma destinato a una specifica finalizzazione e soggetto a rendicontazione: ne deriva un collegamento funzionale idoneo a integrare il rapporto di servizio.

Nel merito, il primo addebito attiene alla nozione di unità lavorativa. L’accordo del 2019 non ne offre alcuna definizione e la stessa Provincia, nel 2023, ha fornito una lettura non supportata da normativa primaria o secondaria. Per contro, la nozione di unità lavorativa annua (ULA) è precisamente definita a livello comunitario e nazionale. La Corte sottolinea che non poteva pretendersi che la società, nel 2019, interpretasse la clausola come prospettato dall’amministrazione nel 2023, essendo stato l’ente istruttore a indicare le UL come “teste”, senza distinzione tra tempo pieno e parziale.

Per il 2020, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2036/2020 aveva rimodulato i vincoli. La Corte interpreta la condizione dei mancati licenziamenti alla luce della ratio della norma e del decreto legge n. 18/2020: essa richiama i soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Le cessazioni per motivi disciplinari e per mancato superamento del periodo di prova non impediscono la deroga.

Quanto al fatturato, la Corte ritiene che la clausola derogatoria intendesse riferirsi ai valori del bilancio 2020, senza fissare alcuna soglia minima. La tesi attorea, che pretendeva una correlazione necessaria con i beni del progetto di ricerca, contrasta con il dato testuale. La domanda è quindi respinta per carenza di danno e di elemento soggettivo, con rifusione delle spese di difesa a carico della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *