Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 267 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile, il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza incorre nell’estinzione del processo, rilevabile ex art. 111 cod. giust. cont. La previsione dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont. configura un onere processuale autonomo, il cui inadempimento determina la definizione del giudizio senza pronuncia sul merito della pretesa pensionistica. L’estinzione consegue automaticamente all’inosservanza del termine, restando irrilevante la mancata costituzione dell’ente previdenziale. Nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.
L’INPS non si è costituito in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il giudice unico ha però rilevato d’ufficio un vizio procedurale relativo al deposito delle prove di notifica, preliminare rispetto a ogni valutazione sul merito della domanda.
La Motivazione della Corte
La decisione non affronta il merito della pretesa pensionistica. Il giudice ha dichiarato l’estinzione del processo ex art. 111 cod. giust. cont., rilevando che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont.
La norma richiamata impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Si tratta di un adempimento funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio, la cui omissione non è sanabile con la sola presenza in udienza.
Il giudice ha qualificato l’inadempimento come causa di estinzione, con conseguente definizione del giudizio senza esame della domanda. La circostanza che l’INPS non si sia costituito non incide sul rilievo: l’onere di deposito grava sul ricorrente ed è autonomo rispetto alla condotta processuale dell’ente convenuto.
La pronuncia si chiude con il dispositivo che dichiara l’estinzione del processo e nulla per le spese di giudizio, con trasmissione degli atti alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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