Prova documentale superabile con attestazioni ENI e referti nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 105 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la cui natura è eminentemente documentale ai sensi dell’art. 626, ultimo comma, del R.D. 827/1924, l’onere di provare la regolare destinazione delle somme grava sul consegnatario. La carenza dello scontrino del gestore della stazione di servizio o del referto di viaggio non determina di per sé l’irregolarità del conto, quando la documentazione mancante venga successivamente reperita e integrata da attestazioni del fornitore e da dichiarazioni dell’amministrazione sull’uso del bene per finalità istituzionali. Il collegio valuta la prova nel suo complesso e, se le criticità istruttorie risultano superate, dichiara la regolarità del conto e pronuncia il discarico del consegnatario. Le mere dichiarazioni del conducente, da sole, non hanno valore probatorio; lo acquistano se corroborate da riscontri documentali esterni.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dalla consegnataria addetta alla gestione dei buoni carburante della Regione Marche per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Il magistrato istruttore, nella relazione n. 137/2024, aveva rilevato criticità relative alla documentazione di supporto di numerosi buoni: per alcuni mancava lo scontrino del rifornimento, per altri i referti di viaggio, per altri ancora difettava la prova delle finalità istituzionali della missione.
Su queste basi il magistrato istruttore aveva concluso per la non discaricabilità dei buoni e per l’irregolarità del conto. La consegnataria si è costituita con memoria del 19 luglio 2024, depositando la documentazione nel frattempo reperita per i 63 buoni contestati e sostenendo l’assenza di colpa grave, in ragione del contesto organizzativo e della mancanza di un regolamento interno specifico. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di parziale irregolarità, rimettendo al Collegio la valutazione sulla congruità della documentazione acquisita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio già enunciato nella relazione istruttoria: la natura documentale del giudizio di conto impone che la fornitura di carburante sia comprovata dalla ricevuta del gestore, e che l’uso per fini istituzionali emerga da un idoneo supporto. Su questa premessa, però, la Corte opera una verifica puntuale della documentazione prodotta in corso di causa.
Per i buoni privi di scontrino la consegnataria ha prodotto apposite dichiarazioni di ENI s.p.a., attestanti orari, luoghi, importi e credito residuo, accompagnate dai pertinenti referti di viaggio. Per i buoni assegnati al Centro di Recupero Animali Selvatici i referti sono stati sostituiti dalle schede verbali di intervento dell’associazione affidataria del servizio, con conferma della dirigente competente in ordine al veicolo utilizzato.
Per altri buoni sono stati reperiti gli scontrini mancanti o prodotti i referti in precedenza assenti; per quelli con scontrini poco leggibili è intervenuta una dichiarazione del fornitore sugli elementi essenziali del rifornimento. Solo due buoni assegnati al Servizio Provveditorato e rimasti inutilizzati non hanno ottenuto rimborso, per il rifiuto opposto dal fornitore in ragione della validità temporale.
Su questa base il Collegio ritiene che la consegnataria abbia fornito, nei limiti delle proprie possibilità e nonostante il lungo tempo trascorso, la prova della legittimità delle spese e del corretto utilizzo dei buoni per il perseguimento di finalità istituzionali. Le criticità a suo tempo evidenziate risultano pertanto superate. Ne consegue la declaratoria di regolarità del conto e il discarico in favore della consegnataria, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.