Partecipazioni indirette in NewCo del servizio idrico e vincoli TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 25 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, anche indiretta, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, deve recare una motivazione analitica e rafforzata in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo, verifica tali profili e può ravvisare elementi ostativi alla costituzione. La partecipazione indiretta a una nuova società che svolga attività analoghe a quelle già esercitate tramite altra partecipata integra l’ipotesi di società “doppione” e impone un piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.
Il Fatto
Il Comune di Lusernetta, ricompreso nell’ATO TO3 Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico SMAT S.p.A. e al 49% dalla stessa ACEA.
L’operazione è finalizzata a mantenere in essere un gestore operativo del servizio idrico integrato nell’area del Pinerolese dopo la scadenza, al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di ACEA. Il Comune rimarrebbe socio diretto di SMAT e di ACEA e assumerebbe una partecipazione indiretta nella NewCo per il tramite di entrambe.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 16/2022, hanno qualificato la pronuncia dell’art. 5, comma 4, TUSP come attività di controllo, sebbene denominata “parere”, e che lo scrutinio si articola secondo i parametri della deliberazione n. 23/2022: necessità, sostenibilità finanziaria, economicità, compatibilità con il diritto europeo, nonché verifica delle modalità e dei contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 TUSP.
La Corte accerta anzitutto che l’operazione rientra nell’art. 5 TUSP, trattandosi di acquisto di partecipazione indiretta in una società che assumerebbe il ramo d’azienda di ACEA. Rileva poi una prima frizione sul requisito motivazionale e di consultazione pubblica: il termine di otto giorni concesso a cittadini e utenti, unito alle ragioni di urgenza addotte, appare modalità di consultazione “piuttosto limitata” a fronte di un percorso avviato oltre due anni prima.
Sul piano dei vincoli finalistici, la società per azioni rispetta l’art. 3 TUSP, ma la motivazione non convince sotto l’art. 4 TUSP. La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 201/2022) sul vincolo di scopo e la necessità della cosiddetta motivazione rafforzata, nonché il principio di gestione unitaria del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali.
Il profilo più critico attiene alla necessità. La cessata gestione salvaguardata non copre più il ruolo di un gestore operativo ulteriore. La costituzione della NewCo perpetuerebbe l’anomalia di due soggetti partecipati per un unico servizio, mentre l’alternativa legale — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT — era “a portata di mano”. La partecipazione indiretta esporrebbe così il Comune alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP per detenzione di partecipazioni in società con attività analoghe.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte rileva che il conferimento del ramo d’azienda presenta un valore negativo, con esborso netto a carico del Comune tramite SMAT, e margini operativi esigui. La motivazione non chiarisce la maggiore convenienza della NewCo rispetto alla gestione diretta da parte di SMAT, né sotto il profilo dell’efficienza ed economicità. Infine, sul versante degli aiuti di Stato, la posizione di ACEA, multi-utility al 49% della NewCo, avrebbe richiesto una valutazione specifica che la delibera non contiene. La Sezione ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.
Nota della Redazione
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