Liquidatore di società regionale non è agente contabile dopo declaratoria di illegittimità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 191 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 — che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale — priva il liquidatore di tale società della qualità di agente contabile ex lege. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. La qualifica di agente contabile postula, infatti, il “maneggio” dei beni oggetto del conto: nel caso di partecipazioni societarie, essa va riconosciuta ai soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. È, inoltre, imprescindibile un valido atto di parifica del conto, ai sensi dell’art. 140, comma 3, del codice della giustizia contabile e dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale n. 39128, relativo all’esercizio 2020, presentato da un soggetto nella qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Sacal Spa”. Il Magistrato istruttore, con propria relazione, aveva proposto la declaratoria di improcedibilità della gestione, rilevando due profili critici: la mancata sottoscrizione digitale della dicitura di conformità apposta sul decreto di parifica, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD, e l’assenza della qualifica di agente contabile in capo al consegnatario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.
All’udienza di discussione, celebrata alla presenza del solo Pubblico Ministero, che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’insussistenza di un valido atto di parifica. Ha chiarito che, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c., è il deposito del conto giudiziale parificato a costituire in giudizio l’agente dell’amministrazione. La dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione, prescritta dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924, costituisce elemento imprescindibile perché il conto possa essere esaminato dalle Sezioni giurisdizionali.
Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte ha accertato, tramite visura camerale storica, che l’agente contabile rivestiva la carica di liquidatore e legale rappresentante della società. Tale qualifica, tuttavia, era stata attribuita dalla legge regionale, il cui art. 8 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La norma regionale individuava come agenti contabili, e quindi come legittimati passivi nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società. Essa si poneva in contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale: nel caso di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio.
La Corte ha escluso che il convenuto potesse considerarsi agente contabile di fatto, non avendo egli il maneggio delle partecipazioni. Ne è conseguita la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per carenza di legittimazione passiva. La decisione, tuttavia, non definisce la questione della regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi da soggetto diverso, che abbia avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nell’esercizio 2020, con l’amministrazione regionale tenuta a garantire l’adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 e seguenti c.g.c.
Nota della Redazione
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