Partecipazioni comunali nel gestore idrico e motivazione ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 7 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione in una società affidataria del servizio idrico integrato, deliberato dal singolo Comune in esecuzione della scelta gestoria operata dall’Ente di governo dell’ambito, non rientra nell’eccezione delle espresse previsioni legislative di cui all’art. 5, comma 1, TUSP. L’eccezione di esonero, di portata eccezionale, opera solo quando il legislatore istituisca direttamente la società o ne imponga la costituzione, non quando si limiti ad attribuire alla pubblica amministrazione una facoltà di acquisire partecipazioni in ambiti settoriali. Ne deriva che l’ente procedente resta soggetto all’onere di motivazione analitica e all’obbligo di trasmissione dell’atto alla competente Sezione della Corte dei conti per la verifica di conformità. L’obbligo motivazionale può essere assolto per relationem, mediante richiamo agli atti della fattispecie complessiva, purché gli stessi siano resi disponibili.
Il Fatto
Un Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo, “a fini conoscitivi”, la deliberazione consiliare con cui aderisce a una società per azioni affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, mediante sottoscrizione di azioni e conversione in capitale di un credito vantato da altra società in liquidazione.
La scelta della forma di gestione era stata operata a monte dall’Ente di governo dell’ambito, che aveva optato per il modello della società a capitale misto pubblico-privato con selezione del socio mediante gara a doppio oggetto. L’Ente ritiene che l’adesione discenda da un obbligo legislativo e che, pertanto, non sia dovuto il controllo della magistratura contabile. La delicatezza dell’operazione è accresciuta dalla situazione di crisi d’impresa della società e dal percorso di risanamento in corso.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, affidando alla Corte dei conti la verifica di conformità delle delibere di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni rispetto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. Il controllo investe sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere negativo non è preclusivo, ma l’ente può procedere solo con motivazione analitica.
Sul presupposto del controllo il Collegio respinge la tesi dell’esonero. Richiamando la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 171/2024/PASP, osserva che l’eccezione delle espresse previsioni legislative copre i soli casi di società costituite direttamente dalla legge o a costituzione obbligatoria. L’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006 si limita a demandare all’Ente di governo dell’ambito la scelta tra le forme gestorie, mentre l’art. 14 d.lgs. n. 201/2022 contempla modalità alternative di affidamento. La decisione, dunque, non è operata dal legislatore ma da provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che i singoli Comuni non sono esonerati.
Il Collegio aderisce all’orientamento restrittivo delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, secondo cui il regime derogatorio va interpretato in modo non estensivo e non comprende gli interventi legislativi che attribuiscano mere facoltà. Precisato che la scelta dell’Ente di governo restringe il margine di discrezionalità del Comune, si ammette la motivazione per relationem, a condizione che siano resi disponibili gli atti richiamati.
Nel merito emergono carenze motivazionali. Quanto alla sostenibilità oggettiva, la delibera omette di spiegare le modalità di conseguimento degli obiettivi del piano economico-finanziario, a fronte di perdite non ripianate e di un patrimonio netto negativo. Quanto al profilo soggettivo, manca ogni valutazione sugli accantonamenti imposti dall’art. 21 TUSP. Parzialmente sufficienti appaiono le argomentazioni sulla convenienza economica, mentre resta omessa ogni verifica di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Nota della Redazione
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