Conto del materiale improcedibile se manca la qualificazione degli affidatari dei beni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 101 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili dello Stato è improcedibile quando non consente di verificare per intero la regolarità della gestione. La qualificazione dei soggetti che ricevono i beni dal consegnatario è elemento sostanziale, e non meramente formale, del giudizio di conto: occorre accertare se essi siano utilizzatori finali, agenti amministrativi con debito di vigilanza, oppure contabili secondari o sub-consegnatari con debito di custodia, tenuti in tal caso ad allegare il proprio rendiconto al conto principale. La consegna “verbalizzata” a generici responsabili di settore non estingue l’obbligo di custodia né converte il debito in obbligo di vigilanza, che non è cedibile e resta in capo al consegnatario. La dichiarazione di improcedibilità preclude il discarico e lascia ferma la responsabilità dell’agente per la resa del conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto del materiale relativo all’esercizio 2021, reso dall’agente contabile consegnatario di un istituto penitenziario. Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, ha chiesto la fissazione dell’udienza rilevando che il conto era stato reso solo a valore e non anche a quantità, in contrasto con gli artt. 32, 33, 626 e 629 del r.d. n. 827/1924.

Con sentenza-ordinanza n. 191/2024 il Collegio aveva dichiarato la procedibilità del conto, disponendo però un supplemento istruttorio volto, tra l’altro, ad accertare la qualificazione dei soggetti affidatari dei beni e la sussistenza del debito di custodia. All’esito della relazione integrativa e delle ulteriori produzioni documentali, il conto è stato nuovamente esaminato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dagli artt. 178, 188, 192, 193 e 624 del r.d. n. 827/1924, che assoggettano i consegnatari di generi e oggetti allo giudizio di conto davanti alla Corte dei conti, e dagli artt. 6, 10, 11, 12, 19 e 23 del d.P.R. n. 254/2002, che distinguono l’agente amministrativo con debito di vigilanza dall’agente contabile con debito di custodia. Integra il quadro il r.d. n. 1908/1920, con particolare riguardo agli artt. 673, 675, 679 e 730, che impongono la tenuta dei prospetti di variazione e la resa dei conti giudiziali del materiale.

Su questa base la Corte rileva che il conto, nonostante le ripetute integrazioni, non è rappresentativo dell’intera gestione. Dai verbali di consegna non emerge la natura giuridica della funzione svolta dai responsabili di servizio destinatari dei beni, né la loro effettiva destinazione e gestione, come richiesto dalla sentenza-ordinanza n. 191/2024. Resta quindi indecidibile se la consegna abbia estinto il debito di custodia o se questo permanga in capo a contabili secondari o sub-consegnatari.

Difettano altresì i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari, dai quali sarebbe emersa l’eventuale sussistenza di un debito di vigilanza in luogo della custodia, in ragione dell’effettiva consegna agli utilizzatori finali o della gestione delle sole scorte operative. La Corte sottolinea che è solo con la consegna all’utilizzatore finale che l’obbligo di custodia si converte in obbligo di vigilanza.

Non hanno i requisiti di legge i verbali che affidano i beni a soggetti definiti genericamente “responsabili dei settori individuati”, né risulta conforme alla disciplina la dicitura “importo ceduto quale debito di vigilanza”: l’obbligo di vigilanza non è cedibile e rimane in capo al consegnatario. Per gli automezzi e gli elettrodomestici in uso alla cucina dei detenuti non è configurabile un fruitore finale, permanendo il debito di custodia in capo al sub-consegnatario.

Analoga conclusione vale per la consegna del vestiario, il cui verbale del 30 dicembre 2021 appare generico pur riguardando 1.147 beni. La carenza documentale, non colmata né dall’agente contabile né dall’amministrazione, impedisce al Collegio di verificare la regolarità della gestione, con conseguente improcedibilità del conto. Essendo pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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