Partenariati estesi PNRR e competenza delle Sezioni riunite sul controllo societario (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 12 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti sulla costituzione di una società consortile destinata ad attuare un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR spetta alle Sezioni riunite in sede di controllo quando l’operazione coinvolga una pluralità di enti pubblici collocati in diverse regioni, in deroga all’ordinario riparto territoriale. Il controllo ex art. 5, comma 3, TUSP verifica la conformità dell’atto deliberativo ai parametri degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La sostenibilità finanziaria va accertata su base oggettiva, mediante un business plan idoneo a dimostrare l’equilibrio economico-patrimoniale della società, e su base soggettiva, commisurando gli oneri a carico del bilancio dell’ente. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità.

Il Fatto

Il Politecnico di Torino ha trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2024, con cui ha autorizzato la partecipazione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso “SPACE IT UP”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Missione 4 del PNRR, con un bando dell’Agenzia Spaziale Italiana che ha ammesso a finanziamento il progetto per 80 milioni, cui si aggiunge un cofinanziamento dei partner.

L’operazione coinvolge, tra i soci, una pluralità di università ed enti di ricerca distribuiti su diverse regioni. L’Ateneo ha qualificato la fattispecie come analoga a quella già esaminata con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e ha quindi investito le Sezioni riunite della pronuncia prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

La Motivazione della Corte

La prima questione riguarda la competenza. La Corte richiama il principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui rientrano nella sfera delle Sezioni riunite le fattispecie riconducibili al peculiare caso di un’operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida ministeriali e inerente a un’iniziativa PNRR, dalla quale consegue la costituzione di una società consortile da parte di una pluralità di enti pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale. Nel caso concreto le condizioni sono integrate: l’iniziativa nasce da un avviso ministeriale attuativo di una misura PNRR e vede soci pubblici collocati in diverse realtà regionali. La circostanza che l’area tematica delle attività spaziali sia finanziata con risorse proprie dell’ASI non esclude l’applicazione del medesimo quadro regolamentare e procedurale delle altre linee. La Corte segnala l’utilità di forme di coordinamento affinché tutti i partner pubblici inviino i propri atti deliberativi al Collegio.

Sul piano dei vincoli tipologici e finalistici, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. Quanto all’art. 4 TUSP, le attività dell’oggetto sociale sono ricondotte alla produzione di un servizio di interesse generale. La Corte richiama anche l’art. 4-bis TUSP, che include tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte per gli interventi del PNRR.

La motivazione dell’atto è ritenuta adeguata sul piano della scelta del modello societario, imposta dall’avviso che richiedeva personalità giuridica autonoma e organizzazione in consorzio pubblico-privato. Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sul primo, il business plan quinquennale contiene proiezioni di ricavi, costi e flussi di cassa, con margine operativo e risultato di gestione previsti positivi e utili cumulati stimati in poco più di 200 mila euro. L’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non è considerata pregiudizievole, attesa la struttura semplice del documento e la tipologia di attività. Sul profilo soggettivo, l’esiguità della quota di partecipazione a carico dell’Ateneo, coperta da apposito fondo di bilancio, esclude problemi di compatibilità con gli strumenti di bilancio.

La Corte ritiene sufficientemente sviluppate anche le valutazioni di convenienza economica e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, emergendo dall’atto la funzionalità della forma societaria per una gestione versatile e strutturata. Poiché l’avviso prospettava esso stesso la costituzione di un autonomo soggetto consortile, non si pone un raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. Infine, la Corte prende atto della motivazione sull’assenza di profili di incompatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, considerata la prevalente attività di ricerca istituzionale in forma consortile. Il parere non ravvisa elementi ostativi e dispone la trasmissione al Politecnico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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