Silenzio assenso escluso per le autorizzazioni pubblicitarie a tutela della sicurezza stradale (TAR Sicilia n. 1332 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade, l’art. 20, quarto comma, l. n. 241/1990 esclude l’operatività del silenzio assenso per gli atti e i procedimenti attinenti alla pubblica sicurezza. I poteri che l’art. 23 d.lgs. n. 285/1992 attribuisce all’ente proprietario della strada sono finalizzati a prevenire confusioni con la segnaletica e pericoli per la circolazione e rientrano in tale ambito. Ne consegue che la previsione regolamentare comunale che consente di perfezionare l’autorizzazione per silentium è illegittima e va disapplicata. La disapplicazione del regolamento contrastante con la legge opera non soltanto a vantaggio del ricorrente, ma anche a tutela della posizione della pubblica amministrazione, quando l’antinomia coinvolga beni di rilevanza costituzionale.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore della comunicazione chiedeva al Comune di Enna il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario a messaggio variabile e di tredici transenne parapedonali lungo un tratto di viabilità urbana. L’amministrazione concludeva il procedimento con un diniego, rilevando tra l’altro che la dichiarazione con cui l’istante intendeva avvalersi del silenzio assenso era stata respinta perché inoltrata al di fuori del portale dedicato.

Il ricorrente impugnava quel provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per l’introduzione di ragioni nuove rispetto al preavviso di rigetto e, soprattutto, la violazione dell’art. 20 l. n. 241/1990 e del regolamento comunale, sostenendo che il titolo si era formato per silentium decorsi i sessanta giorni dall’istanza.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio osserva che il preavviso di rigetto aveva già rappresentato la mancanza delle autorizzazioni richieste. Il provvedimento finale si era limitato a specificarne la ragione, senza introdurre un fondamento del tutto nuovo. Le ulteriori due ragioni inserite nella motivazione eccedevano invece lo schema dell’art. 10-bis. Il loro esame diviene tuttavia superfluo perché, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma per sostenere la decisione.

Il nucleo della controversia è il secondo motivo. Il ricorrente assume che il titolo si fosse perfezionato il 27.08.2019, decorsi i termini previsti dalla norma primaria e dal regolamento comunale. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la portata generale dell’art. 20 l. n. 241/1990 non è illimitata e cede di fronte alle eccezioni del quarto comma, tra cui figura la pubblica sicurezza. A questa materia si riconduce la ratio dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, che impone un provvedimento espresso per l’attività di affissione e demanda all’ente proprietario della strada una verifica puntuale dei presupposti.

Poiché il tratto viario era nella disponibilità del Comune, questi aveva il potere e il dovere di esercitare le prerogative di cui all’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, a presidio della sicurezza della circolazione. Tale interesse costituisce una species del genus pubblica sicurezza. Ne deriva che l’art. 14 del regolamento comunale, nella parte in cui consente il perfezionamento per silentium, contrasta con la norma primaria e va disapplicato.

Il Collegio affronta poi l’obiezione difensiva secondo cui la disapplicazione opererebbe soltanto a favore dell’attore. Si riconosce che ordinariamente lo strumento funziona in questa direzione, ma se ne individua una funzione ulteriore: garantire il rispetto della gerarchia delle fonti. Quando il conflitto coinvolge beni di rilievo costituzionale, come la sicurezza richiamata dall’art. 41, secondo comma, Cost., il giudice è tenuto a disapplicare la fonte secondaria anche erga actorem e a prescindere dall’interesse di chi l’ha invocata. Il provvedimento di diniego risulta quindi legittimo e il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate in ragione della difformità del Collegio rispetto all’orientamento prevalente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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