Chiusura del controllo sui rendiconti comunali senza criticità rilevanti (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sui bilanci degli enti territoriali svolto dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ha natura di controllo di legittimità-regolarità, finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli nazionali ed europei e il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio. Il bilancio pubblico finanziario non costituisce un documento conchiuso, ma un processo che si sviluppa in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e previsione, imponendo la verifica degli equilibri anche in via prospettica. Nell’ambito di tale controllo, le irregolarità non gravi non richiedono la pronuncia di accertamento ex art. 148-bis, comma 3, TUEL, ma legittimano segnalazioni all’ente finalizzate a prevenire situazioni di squilibrio. L’organo di revisione economico-finanziaria è un organo tecnico che opera nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente. La verifica del risultato di amministrazione deve riguardare la congruità delle poste vincolate, destinate, accantonate e disponibili.
Il Fatto
La Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia ha esercitato il controllo finanziario sui rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 del Comune di Ronchis, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005. Il controllo ha preso le mosse dalle verifiche condotte dall’Amministrazione regionale, che ha riscontrato il rispetto degli obblighi di finanza pubblica per entrambe le annualità, secondo quanto previsto dalla l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 18/2015.
La Sezione ha esaminato i questionari trasmessi dall’organo di revisione, i documenti disponibili nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e le informazioni sul sito istituzionale, focalizzando l’attenzione sulla verifica degli equilibri di bilancio e sull’attendibilità del risultato di amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il III Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 148-bis TUEL, introdotto dal d.l. n. 174/2012, che affida alle sezioni regionali di controllo la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dell’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119 Cost. e della sostenibilità dell’indebitamento. La pronuncia ha sottolineato la natura non sanzionatoria ma collaborativa del controllo, precisando la differenza tra le ipotesi che impongono l’adozione della pronuncia di accertamento e quelle in cui le criticità emerse consentono di segnalare all’ente le irregolarità per prevenire il pregiudizio alla sana gestione finanziaria.
La Corte ha evidenziato la specificità del sistema del Friuli-Venezia Giulia, in cui la Regione, ai sensi della l.r. n. 18/2015, definisce il concorso finanziario degli enti locali e verifica il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, in un sistema integrato che poggia sulla sinergia tra Regione, organi di revisione e magistratura contabile. Il controllo si inserisce, pertanto, in un quadro di collaborazione istituzionale volto alla tutela dell’unità economica della Repubblica.
In sede istruttoria sono emerse incongruenze nella composizione del risultato di amministrazione riferito all’esercizio 2024. La Sezione, considerando congiuntamente la quota vincolata e quella destinata a investimenti e, separatamente, la quota accantonata e quella libera dell’avanzo, ha calcolato il valore teorico delle componenti vincolate e destinate, rilevando uno scostamento di € 9.088,67 rispetto al valore effettivo. L’ente ha chiarito che la differenza derivava dal mancato utilizzo integrale dell’avanzo libero applicato nel 2024 per il finanziamento di spese di investimento.
Le precisazioni fornite dal Comune hanno superato le incongruenze rilevate, non emergendo aspetti critici sotto il profilo della determinazione del risultato di amministrazione. La Sezione ha pertanto concluso il controllo, deliberando che lo stesso può ritenersi concluso senza criticità tali da pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell’ente.
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Nota della Redazione
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