Ricettazione del denaro contante e prova logica della provenienza delittuosa (Cass. pen. Sez. II n. 288 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro contante, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, se ne possa ritenere la provenienza illecita. L’affermazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen. non richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. Il principio che esige l’individuazione quantomeno tipologica del reato presupposto ai fini del fumus commissi delicti non esclude la configurabilità della ricettazione quando, oltre alla quantità del contante, si aggiungano ulteriori circostanze significative della provenienza delittuosa.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Imperia, e poi in appello dalla Corte d’appello di Genova con sentenza del 30/05/2024, alla pena di quattro anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa ciascuno per il reato di ricettazione di una somma di denaro contante pari a 292.130,00 euro, rinvenuta all’interno di un’autovettura nella loro disponibilità.
Avverso la sentenza di appello i due condannati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo hanno contestato la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta provenienza delittuosa del denaro; con il secondo l’illogicità della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione giuridica centrale relativa agli elementi costitutivi della ricettazione in caso di possesso di consistenti somme di denaro. Ribadisce il principio secondo cui integra il delitto la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma contante di cui non sappia fornire plausibile giustificazione, qualora, per luogo e modalità di occultamento, se ne possa ritenere la provenienza illecita, richiamando Sez. II n. 43532 del 19/11/2021 e Sez. II n. 5616 del 15/01/2021.
Tale principio costituisce applicazione di quello più generale per cui la responsabilità per ricettazione non esige l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche, come affermato da Sez. II n. 29685 del 05/07/2011, Sez. II n. 10101 del 15/01/2009 e Sez. IV n. 11303 del 07/11/1997.
La Corte esamina poi il diverso orientamento invocato dai ricorrenti — Sez. II n. 25221 del 18/05/2022 — secondo cui ai fini del fumus dei reati contro il patrimonio il reato presupposto deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia. Rileva che tale indirizzo ha evidenziato l’impossibilità di fondare un vincolo cautelare sulla sola quantità di contante rinvenuto, ma non ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti qualora al dato quantitativo si aggiungano ulteriori circostanze atte a suffragare la prova logica della provenienza delittuosa.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che la sentenza di appello abbia evidenziato, con motivazione non mancante né manifestamente illogica, plurimi elementi convergenti: la rilevanza della somma, geometricamente superiore ai limiti normativi per i pagamenti in contanti; l’occultamento del denaro in mazzette all’interno dell’autovettura; l’intestazione dell’auto a un terzo; i diversi precedenti dattiloscopici e la fotosegnalazione in Svizzera per traffico illecito di stupefacenti; il trasporto del denaro per essere consegnato a terzi, con il Kulari trovato in possesso di una mazzetta quale compenso per il ruolo di autista. La Corte esclude quindi che i giudici di merito abbiano invertito l’onere della prova o censurato la strategia processuale degli imputati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio, non richiedendo la valutazione di tutti gli elementi, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi, come affermato da Sez. V n. 43952 del 13/04/2017 e Sez. III n. 28535 del 19/03/2014. La sentenza di appello ha valorizzato la gravità della condotta e l’assenza di elementi positivi, non già la scelta degli imputati di non partecipare al dibattimento. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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