Inammissibile il ricorso che non confronta la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 31351 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. La valutazione sulla recidiva aggravata, quando il giudice di merito abbia esaminato in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen., è sindacabile solo per contraddizioni evidenti o vizi logici. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’erronea applicazione della recidiva aggravata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La prima doglianza è priva di adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva.
Quella motivazione appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici.
Il giudice di merito ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca e, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè.
Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sull’aggravante. La Corte di appello ha rappresentato e giustificato in punto di diritto le ragioni di esclusione del beneficio, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in legittimità.
La Corte richiama il principio per cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). All’inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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