Malafede contrattuale e onere probatorio nelle pubbliche forniture (Cass. pen. Sez. 6 n. 10018 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356, secondo comma, cod. pen., non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendosi una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nell’aver posto in essere un espediente malizioso o ingannevole idoneo ad apparire conforme agli obblighi assunti. La produzione di un’attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non integra, di per sé, tale espediente, essendo logicamente compatibile anche con la volontà di offrire al committente un riscontro di equivalenza tecnica del prodotto fornito. La contravvenzione di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992, a differenza del delitto di frode, sanziona anche la condotta colposa, ai sensi dell’art. 42, ultimo comma, cod. pen.
Il Fatto
Alla ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società, era stato contestato il delitto di frode nelle pubbliche forniture e la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992, per avere fornito alla Protezione civile della Regione, in piena emergenza pandemica, mascherine di tipo “KN95” prive del marchio CE e difformi dalle specifiche tecniche contrattuali.
La Corte di appello di Trieste aveva confermato la condanna di primo grado, ravvisando nella condotta l’espediente malizioso richiesto dalla fattispecie, per avere l’imputata allegato una pseudo-attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha premesso il principio consolidato per cui la frode nelle pubbliche forniture richiede una condotta di malafede contrattuale distinta dal mero inadempimento, ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali citati nel testo del provvedimento. Ha quindi rilevato che la motivazione dei giudici di merito non aveva esplicitato diversi aspetti dirimenti, determinanti per la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato.
In primo luogo, la Corte ha censurato la mancata precisazione circa l’oggetto della fornitura: se questa avesse ad oggetto semplici mascherine “KN95” o mascherine conformi alla direttiva CE e quale fosse la tipologia effettivamente importata e fornita dalla società. Ha, inoltre, richiamato la disciplina emergenziale di cui all’art. 34 d.l. n. 9 del 2020, che consentiva l’utilizzo di dispositivi di efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa vigente e, per gli operatori sanitari, anche di mascherine prive del marchio CE previa valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità.
La Corte ha quindi ritenuto essenziale l’accertamento sull’eventuale equivalenza tecnica dei prodotti importati rispetto a quelli contrattualmente previsti, dovendo il giudice di rinvio verificare se la stessa presentassero caratteristiche tecniche sostanzialmente corrispondenti a quelle di tipo FFP2 e valutare le relative ricadute sul dolo dell’imputata.
Quanto all’elemento soggettivo, la Sesta Sezione ha affermato che la produzione di un’attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non costituisce condotta univocamente sintomatica dell’intento decettivo, essendo compatibile anche con la volontà di offrire al committente un riscontro di equivalenza tecnica del prodotto, tanto più se supportata dalle rassicurazioni degli intermediari e da clausole contrattuali di assunzione del rischio richiamate in ricorso.
In relazione alla contravvenzione, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure difensive per genericità, ma ha respinto l’assunto circa la carenza di rilievo penale per l’irrogazione della sanzione amministrativa: la disposizione di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 14 del d.lgs. n. 475 del 1992 sanziona i distributori per la violazione di obblighi formali e comunicativi ex art. 11 del regolamento UE n. 2016/425, mentre il comma 1 punisce l’immissione nel mercato di d.p.i. non conformi da parte del fabbricante o dell’importatore. Essendo la contravvenzione punibile anche a titolo di colpa, la Corte ha rimesso al giudice di rinvio ogni valutazione, rilevando l’applicabilità dell’art. 344-bis c.p.p. e l’assorbimento del motivo in tema di particolare tenuità del fatto.
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Nota della Redazione
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