Continuazione in executivis: obbligo di esame concreto degli indici (Cass. pen. Sez. I n. 30372 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione deve compiere un esame concreto dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni, verificando la sussistenza degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. Rilevano, in particolare, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini programmate di vita. Non basta valorizzare uno solo di tali indici, né la mera proclività a delinquere, se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Il diniego fondato su formule stereotipate e sul solo dato della diversità dei luoghi di consumazione è viziato da motivazione apparente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di sette distinte decisioni di condanna, emesse da diversi uffici giudiziari tra il 2021 e il 2024. Si trattava, in prevalenza, di reati di falso e truffa, consumati in località diverse nell’arco di circa tre anni e mezzo.

Il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda. Il diniego si fonda sulla diversità dei titoli di reato, sulle differenti modalità di commissione, sull’ampiezza dell’arco temporale e sulla distanza tra i luoghi di consumazione, indizi ritenuti espressivi di mera proclività a delinquere anziché di unicità della deliberazione criminosa. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove dal principio generale in materia di continuazione. Il giudice di merito — e, dunque, anche quello dell’esecuzione — deve apprezzare l’esistenza di indici rivelatori idonei a qualificare le condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale si intende la rappresentazione unitaria delle diverse condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali, così da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.

La ricostruzione del processo ideativo è, per sua natura, indiziaria. Essa può alimentarsi solo dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le condotte, che non siano però espressivi di una indefinita adesione a un sistema di vita. La Corte ribadisce che l’unicità di disegno criminoso richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non si identifica con una scelta di vita né con una generale tendenza a porre in essere reati.

Al contempo, la nozione di continuazione non può ridursi all’ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti. Occorre invece una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere anche di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso.

La Corte richiama quindi il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica di concreti indicatori. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Nel caso concreto, la valutazione contenuta nell’ordinanza impugnata è giudicata al limite della sommarietà e comunque incongrua. La sequenza delle condotte si presenta omogenea ed è già intervenuto un parziale riconoscimento del vincolo della continuazione, del tutto ignorato dal giudice dell’esecuzione. A fronte di ciò, la Corte ritiene che non possa darsi rilievo decisivo alle differenti località di consumazione senza un minimo esame dei singoli fatti di reato. L’ordinanza è pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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