Silenzio assenso non opera per la PAS qualificata come SCIA (TAR Lazio n. 8305 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024 è ascrivibile al genus della SCIA e va qualificata come atto soggettivamente ed oggettivamente privato. Al decorso del termine di legge non consegue il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che renda l’inerzia equivalente a un provvedimento di accoglimento (silenzio assenso), bensì l’effetto di rendere lecita l’attività privata secondo il meccanismo proprio della SCIA. L’amministrazione conserva comunque l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, previa eventuale convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, per l’acquisizione degli atti di assenso richiesti.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo presentava al Comune di Rieti un’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a servizio della propria azienda. Il Comune eccepiva la sussistenza di vincoli sull’area e la carenza documentale, richiedendo integrazioni e il preventivo nulla osta idraulico e dell’Autorità di bacino. Nonostante la rinnovazione dell’istanza e l’acquisizione dei pareri richiesti, l’amministrazione non si pronunciava.

Il ricorrente agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere, sostenendo anche la formazione del silenzio assenso. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude innanzitutto la formazione di un titolo abilitativo tacito. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel qualificare la PAS come SCIA: il decorso del termine non determina un’accoglienza tacita dell’istanza, ma rende semplicemente lecita l’attività, con la fuoriuscita dal regime amministrato a controllo preventivo, secondo la logica della liberalizzazione propria della SCIA.

Il ricorso è invece fondato quanto all’obbligo di provvedere. L’amministrazione ha l’onere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche attivando la conferenza di servizi per acquisire gli atti di assenso ancora mancanti, come quello dell’Autorità di bacino. Il TAR richiama sul punto la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La sentenza accoglie il ricorso, dichiara illegittimo il silenzio e ordina al Comune di pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, affinché provveda su istanza di parte entro il medesimo termine. Le spese sono compensate per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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