Carta docente e giudicato: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 736 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento; l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, l’Amministrazione va condannata a eseguire il giudicato nel termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per la perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, e segnatamente gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge maturati in seguito e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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