Diffida al Comune e uso civico: inammissibile il ricorso dei cittadini per difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 481 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto da cittadini che, in qualità di membri della collettività, chiedano al Comune l’adozione di provvedimenti repressivi di un abuso edilizio su un fondo di uso civico, qualora manchi la dimostrazione di uno specifico pregiudizio arrecato alla loro sfera giuridica. La qualità di cives e la mera vicinitas, ove non accompagnate dalla prova concreta del vulnus, non integrano i requisiti della legittimazione e dell’interesse al ricorso, come chiarito dall’orientamento del giudice d’appello richiamato in sentenza.
Il Fatto
Alcuni cittadini, residenti in un comune limitrofo, hanno diffidato il Comune di Pizzoli ad assumere i provvedimenti repressivi relativi a un poligono di tiro che l’amministrazione aveva concesso a un’associazione su un terreno di uso civico. Gli istanti, ritenendo le opere prive di titolo edilizio idoneo, hanno quindi proposto ricorso avverso il silenzio dell’ente.
Il Comune ha fornito riscontro con una nota del 18 maggio 2023, nella quale ha negato la sussistenza di un obbligo di provvedere e ha affermato la legittimità delle opere. Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti dai cittadini, che hanno chiesto l’annullamento del diniego e l’accertamento dell’illegittimità edilizia del poligono.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, dopo la conversione del rito da quello sul silenzio a quello ordinario, ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di interesse. Il Collegio ha accolto l’eccezione del Comune, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7085 del 10 agosto 2022, resa tra le stesse parti in un giudizio avente il medesimo oggetto sostanziale.
La Corte ha osservato che la posizione legittimante fatta valere dai ricorrenti è ancorata alla qualità di cives e ai diritti di uso civico sul fondo. Tuttavia, tale qualità non è di per sé sufficiente a radicare la legittimazione, non essendo i cittadini titolari di un diritto sull’uso civico insistente sul territorio del comune convenuto.
Il Tribunale ha poi escluso che la vicinitas possa supplire a tale carenza. I ricorrenti hanno affermato in modo generico la residenza e la distanza dal poligono, senza fornire elementi concreti e dimostrati. Inoltre, il pregiudizio alla salute è stato dedotto in maniera astratta e non è sostenuto da alcun elemento istruttorio attuale e riferito a tutti gli istanti.
Ad avviso del Collegio, la sola vicinitas non è in grado di soddisfare il requisito dell’interesse al ricorso, che richiede la prova di uno specifico vulnus derivante dall’intervento autorizzato. Tale prova non è emersa in giudizio. Conclusivamente, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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