Confusione gestionale tra agenti contabili e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 93 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sovrapposizione indistinta delle gestioni di due agenti contabili, che renda non intellegibile l’imputazione delle singole condotte, impedisce di esaminare il conto nella sua corretta dimensione e di valutarne la correttezza o l’irregolarità, con la conseguenza che il conto va dichiarato improcedibile. L’ammanco tecnico pari all’intero valore del conto, derivante dal difetto di prova degli accrediti, non può essere posto a base della responsabilità contabile dell’agente, in assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell’agente medesimo.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente contabile preposto alla riscossione dei tickets sanitari di un poliambulatorio presso un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario di riferimento. Dall’esame delle riscossioni emergeva una discordanza tra i dati del conto giudiziale e la sommatoria delle ricevute fiscali rilasciate agli assistiti, con una differenza non rendicontata.
Il magistrato istruttore rilevava inoltre l’impossibilità di individuare i versamenti in tesoreria eseguiti singolarmente dall’agente, perché la gestione risultava amministrata in forma cumulativa e indistinta con altro operatore. L’agente eccepiva la carenza di legittimazione passiva, negando la qualifica di agente contabile e contestando ogni addebito; l’azienda sanitaria e l’ufficio ragioneria dichiaravano di non poter specificare la quota parte imputabile a ciascun operatore. Il conto giungeva quindi al Collegio dopo due ordinanze di rimessione al magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’intera gestione del conto è frutto di una completa sovrapposizione dell’attività gestionale di due agenti contabili. Tale confusione operativa, in particolare nella fase di versamento, ha reso di fatto non intellegibile l’imputazione delle singole condotte.
Il Collegio valorizza la dichiarazione dell’ufficio ragioneria, destinatario delle ricevute giornaliere, che ha affermato di non essere nella possibilità di specificare, per ogni singolo versamento, quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell’uno o dell’altro operatore. Si tratta di un dato che conferma l’oggettiva impossibilità di ricostruire la posizione individuale.
Su questa base la Corte esamina il rilievo dell’istruttoria secondo cui il conto non poteva definirsi regolare, perché l’effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell’azienda sanitaria appariva sfornito di prova, con conseguente ammanco tecnico pari all’intero valore del conto. Il Collegio nega però che tale rilievo possa fondare la responsabilità contabile dell’agente e il conseguente debito per ammanco a suo carico.
La ragione è decisiva: mancano puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell’agente medesimo. La gestione confusionale non consente di esaminare il conto nella sua corretta dimensione né di valutarne la correttezza o l’irregolarità. Da qui la declaratoria di improcedibilità del conto e il nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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