Permesso di soggiorno stagionale: il diniego non può basarsi su automatismi (TAR Marche n. 891 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tale valutazione deve verificare la non imputabilità dell’evento al lavoratore e considerare l’effettivo inserimento lavorativo medio tempore conseguito con altro datore di lavoro, anche ai fini di un eventuale permesso per attesa occupazione. Il diniego fondato su automatismi procedimentali è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro stagionale a seguito del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con l’azienda agricola indicata nel nulla osta, per circostanze a lui non imputabili e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa. Trovata una diversa occupazione presso altro datore di lavoro, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura, tuttavia, rigettava l’istanza, ritenendo ostativa la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso. Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente adiva il TAR Marche, deducendo la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie il ricorso, censurando l’impostazione dell’Amministrazione, che ha applicato in modo meramente formale la disciplina del Testo unico immigrazione. Secondo il Collegio, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, che tenga conto della condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno. Nel caso di specie risultava pacifico che la mancata stipula del contratto con il datore originario non fosse dipesa da inerzia o volontà del lavoratore, essendo riconducibile a vicende estranee alla sua sfera di controllo, come comprovato dalla denuncia-querela presentata nei confronti del datore di lavoro.
La sentenza richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025, secondo cui la revoca del nulla osta non può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto lavorativo ab origine indicato, ma richiede la considerazione della peculiarità della fattispecie e del nuovo rapporto lavorativo. Analogamente, la giurisprudenza di merito (TAR Campania, Napoli, sentt. n. 1572/2025 e n. 8429/2025; TAR Veneto, ord. n. 35/2026) esclude che l’Amministrazione possa arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore originario, quando l’evenienza sia oggettivamente non imputabile al lavoratore e questi abbia intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa.
Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma aveva documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa in materia di immigrazione. L’Amministrazione, invece, aveva omesso ogni valutazione in concreto su tali elementi, risolvendosi in un automatismo procedimentale privo della necessaria ponderazione. La posizione del lavoratore, che dimostri la propria buona fede e abbia conseguito una nuova occasione lavorativa, merita tutela, nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, secondo l’orientamento già fatto proprio dal TAR Marche con la sentenza n. 89/2026. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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