Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 137 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando l’amministrazione resistente non contesti l’an e il quantum del credito accertato dal giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nei termini indicati in motivazione. L’accertamento dell’inadempimento e la determinazione del contenuto dell’obbligo non richiedono ulteriore istruttoria. La nomina del commissario ad acta è giustificata solo per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato all’amministrazione. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si computa dalla notifica del titolo esecutivo.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per cinque anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore nominale di 500,00 euro per ciascun anno, per complessivi 2.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il ricorso è notificato e depositato il 18 giugno 2025. L’amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile. La ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale il Collegio rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. È dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 30 luglio 2024. Il ricorso risulta quindi proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. L’amministrazione non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano così incontestati.

Da qui l’ordine di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano: il Ministero deve rilasciare la carta elettronica del docente e accreditare la somma di 2.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Il termine è di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. L’incarico va assolto entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. L’adempimento, essendo connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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