Reclamo al Presidente della Corte d’appello sul patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 3003 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il reclamo avverso il provvedimento che decide sull’istanza di ammissione deve essere deciso dal Presidente della Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato, e non dalla Corte in composizione collegiale. La decisione assunta dal collegio è affetta da incompetenza funzionale, rilevabile d’ufficio. Il provvedimento adottato de plano, senza instaurazione del contraddittorio, è affetto da nullità assoluta per violazione dei diritti della difesa, dovendo il procedimento seguire il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di appello, con provvedimento depositato il 5.2.2024, ne aveva dichiarato l’inammissibilità. Avverso tale provvedimento il difensore propose opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Con ordinanza del 14.5.2024 la Corte di appello, in composizione collegiale, dichiarò inammissibile l’istanza di ammissione, rilevando che il richiedente avrebbe dovuto indicare i redditi dell’annualità 2022 e non quelli del 2021.
Il difensore ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, per essere stata l’opposizione decisa collegialmente e inaudita altera parte, e la violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, per essere la dichiarazione dei redditi rilevante quella per cui era maturato l’obbligo di presentazione al momento del deposito dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, di natura processuale, assorbente rispetto al secondo. Il provvedimento impugnato è stato emesso collegialmente dalla Corte di appello, che ha provveduto inaudita altera parte, incorrendo in due distinte violazioni di legge.
Anzitutto risulta violata la competenza funzionale a provvedere sul reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Tale competenza spetta, pacificamente, al Presidente della Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato. È pertanto viziata da incompetenza funzionale, rilevabile d’ufficio, la decisione sul reclamo adottata dalla Corte in composizione collegiale. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è affetto da nullità assoluta, per violazione dei diritti della difesa, il provvedimento adottato de plano sul ricorso presentato dall’interessato avverso il rigetto dell’istanza di ammissione. Si tratta infatti di procedimento che deve seguire il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, che impone, prima della decisione, l’instaurazione del contraddittorio fra le parti. Viene richiamato il precedente Sez. 4, n. 26328 del 20/05/2015, Rv. 263869.
Da tali rilievi consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello per quanto di competenza. L’accoglimento del primo motivo, assorbente, esime la Corte dall’esame del secondo.
Nota della Redazione
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